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Con l'interpello 10 aprile 2012, n. 11 Il Ministero del lavoro risponde all'istanza presentata dal NURSIND - Sindacato delle Professioni Infermieristiche - in merito all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei dipendenti pubblici, stante l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 300/1970. Il vigente art. 55, comma 3del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta), stabilisce che la contrattazione collettiva non può più istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e, in virtù dell'abrogazione dell'art.
La legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) ha abrogato gli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, per cui le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili anche da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione alle controversie di lavoro. Secondo il Ministero del lavoro, alla luce della legislazione attualmente vigente ed in risposta all'interpello del NURSIND si ritiene che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l'esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l'esperibilità dell'azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali
Aica con Manageritalia hanno rinnovato con di accordo 17 aprile 2012il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende dell'industria alberghiera aderenti ad Aica. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2011 e scadrà 31 dicembre 2013 - Il minimo contrattuale mensile, stabilito dall’articolo 1 dell’accordo 16 giugno 2004, rimane fissato in Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi.
- Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 200,00 mensili lordi dal 1° aprile 2012 e un aumento pari a euro 190,00 mensili lordi dal 1° luglio 2013.
- Ai dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall’anno successivo a quello della nomina o assunzione. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2008 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
Inoltre in relazione al periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, deve essere corrisposto, con la retribuzione del mese di maggio 2012, un importo “una tantum” di euro 1.000,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno 2011. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
L’importo “una tantum” può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione. Tale importo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.
Con la nota 18 aprile 2012, n. 5396 il Ministero del Lavoro, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione dagli obblighi di assunzione di disabili di cui all'art. 3, comma 5 della legge n. 68/1999, per le aziende in crisi , fornendo anche i moduli per la comunicazione e per la domanda di sospensione dagli obblighi occupazionali, da utilizzare fino alla messa in esercizio della procedura informatica. La nuova modulistica messa a disposizione dal Ministero, è utilizzabile solo fino al 15 maggio 2012, data a partire dalla quale tutto il procedimento è dematerializzato e le istanze vanno inviate attraverso la procedura online messa a disposizione sul portale cliccalavoro. Ad ogni modo, i servizi provinciali provvederanno all'inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le comunicazioni/domande presentate prima del 10 febbraio 2012 per le quali non è stato concluso il procedimento, nonché quelle presentate successivamente. Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, il datore di lavoro con unità produttive ubicate in più province è tenuto a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, apposita comunicazione ex art. 4, comma 1, D.P.R. n. 333/2000, qualora in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999 (Cigs, mobilità, solidarietà). Qualora, invece, il datore di lavoro privato con unità produttive ubicate in più province sia in attesa dell'emanazione del provvedimento di ammissione ai trattamenti di cui al citato art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, può presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, domanda ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 333/2000, volta ad ottenere la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Dal 1° aprile 2012, le richieste per a domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. devono essere inoltrate esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi;
- telefono - contattando il Contact Center integrato, al numero verde 803.164.
L'Inps puntualizza che, considerato che la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti deve effettuarsi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, conseguentemente la presentazione telematica in via esclusiva della richiesta di prestazione secondo le tre modalità suesposte riguarderà in concreto le domande relative all'anno di competenza 2012 che saranno pertanto presentate nel 2013.
Le innovazioni tecnologiche possono essere sufficienti a giustificare il licenziamento. Questo è ciò che è stato sancito quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza dell'8 marzo 2012, n. 3629: un dipendente, svolgente le mansioni di contabile a favore di una azienda facente parte di un gruppo societario, veniva licenziato per riduzione del personale conseguente alla crisi del settore. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento e dinanzi al giudice del lavoro esponeva che la crisi era inesistente e che, comunque, poteva essere ricollocato presso qualcun'altra delle società del gruppo, per cui chiedeva dichiararsi la illegittimità del recesso con tutte le conseguenze (reintegratorie e risarcitorie) previste dall'art. 18, Stat. Lav. o, in subordine, con quelle stabilite dall'art. 8, L. n. 604 del 1966. La società si difendeva giustificando il licenziamento con l'avvenuta informatizzazione dell'attività di ufficio, circostanza questa che faceva venir meno l'esigenza di avvalersi della prestazione lavorativa del ricorrente. Il Tribunale, accogliendo la domanda, dichiarava l'illegittimità del recesso ed ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro sul presupposto che il licenziamento era stato intimato con riferimento ad una "crisi di settore" (da identificarsi con una perdita economica o con una diminuzione delle commesse) non emergente dalla compiuta istruttoria e, quindi, avuto riguardo ad una motivazione diversa da quella prospettata con la memoria di costituzione (introduzione di sistemi informatizzati di gestione dell'attività). Inoltre, in ogni caso, la società convenuta non aveva provato l'impossibilità di adibizione del lavoratore a mansioni equivalenti. La Corte d'Appello, adita dalla società soccombente, riformava la sentenza resa in primo grado, osservando che la dedotta sussistenza della crisi di settore risultava provata dall'istruttoria svolta, mentre la scelta del lavoratore da licenziare - caduta proprio sul ricorrente in quanto gli altri dipendenti, adibiti a mansioni equivalenti alle sue nel periodo in esame, possedevano competenze specifiche di cui il ricorrente era sprovvisto - non era stata contestata dal lavoratore, che aveva ribadito la illegittimità del recesso per carenza di prova in ordine all'impossibilità di repechage con riferimento a tutte le imprese del gruppo. Tuttavia, non avendo il lavoratore fornito alcuna indicazione per individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione (Cass. n. 6556/2004), la sua richiesta non poteva essere accolta. Il dipendente ricorreva quindi per la cassazione di tale pronuncia. In particolare, sosteneva che erroneamente era stata ricompresa "la diminuzione del lavoro manuale, derivante dall'introduzione di nuove tecniche di lavoro", nel concetto di "crisi settoriale"; che, di conseguenza, i motivi del licenziamento erano stati illegittimamente modificati e che non era stata dimostrata la impossibilità di un impiego in altre mansioni. La Corte ritiene il motivo totalmente infondato. Invero, secondo la Cassazione, il riferimento contenuto nella lettera di licenziamento alla "crisi di settore" deve ritenersi sufficiente.