26/04/2012 Pubblico impiego - Sanzioni disciplinari |
Con l'interpello 10 aprile 2012, n. 11 Il Ministero del lavoro risponde all'istanza presentata dal NURSIND - Sindacato delle Professioni Infermieristiche - in merito all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei dipendenti pubblici, stante l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 300/1970. Il vigente art. 55, comma 3del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta), stabilisce che la contrattazione collettiva non può più istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e, in virtù dell'abrogazione dell'art. La legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) ha abrogato gli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, per cui le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili anche da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione alle controversie di lavoro. Secondo il Ministero del lavoro, alla luce della legislazione attualmente vigente ed in risposta all'interpello del NURSIND si ritiene che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l'esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l'esperibilità dell'azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali
|
23/04/2012 Rinnovo del c.c.n.l. Dirigenti - Catene alberghiere - |
Aica con Manageritalia hanno rinnovato con di accordo 17 aprile 2012il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende dell'industria alberghiera aderenti ad Aica. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2011 e scadrà 31 dicembre 2013 - Il minimo contrattuale mensile, stabilito dall’articolo 1 dell’accordo 16 giugno 2004, rimane fissato in Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi. - Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 200,00 mensili lordi dal 1° aprile 2012 e un aumento pari a euro 190,00 mensili lordi dal 1° luglio 2013. - Ai dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall’anno successivo a quello della nomina o assunzione. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2008 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione. Inoltre in relazione al periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, deve essere corrisposto, con la retribuzione del mese di maggio 2012, un importo “una tantum” di euro 1.000,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno 2011. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente. L’importo “una tantum” può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione. Tale importo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.
|
23/04/2012 Sospensione degli obblighi di assunzione per i lavoratori disabili |
Con la nota 18 aprile 2012, n. 5396 il Ministero del Lavoro, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione dagli obblighi di assunzione di disabili di cui all'art. 3, comma 5 della legge n. 68/1999, per le aziende in crisi , fornendo anche i moduli per la comunicazione e per la domanda di sospensione dagli obblighi occupazionali, da utilizzare fino alla messa in esercizio della procedura informatica. La nuova modulistica messa a disposizione dal Ministero, è utilizzabile solo fino al 15 maggio 2012, data a partire dalla quale tutto il procedimento è dematerializzato e le istanze vanno inviate attraverso la procedura online messa a disposizione sul portale cliccalavoro. Ad ogni modo, i servizi provinciali provvederanno all'inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le comunicazioni/domande presentate prima del 10 febbraio 2012 per le quali non è stato concluso il procedimento, nonché quelle presentate successivamente. Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, il datore di lavoro con unità produttive ubicate in più province è tenuto a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, apposita comunicazione ex art. 4, comma 1, D.P.R. n. 333/2000, qualora in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999 (Cigs, mobilità, solidarietà). Qualora, invece, il datore di lavoro privato con unità produttive ubicate in più province sia in attesa dell'emanazione del provvedimento di ammissione ai trattamenti di cui al citato art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, può presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, domanda ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 333/2000, volta ad ottenere la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
|
20/04/2012 INPS: indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti |
Dal 1° aprile 2012, le richieste per a domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. devono essere inoltrate esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: - WEB - avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it; - patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi; - telefono - contattando il Contact Center integrato, al numero verde 803.164. L'Inps puntualizza che, considerato che la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti deve effettuarsi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, conseguentemente la presentazione telematica in via esclusiva della richiesta di prestazione secondo le tre modalità suesposte riguarderà in concreto le domande relative all'anno di competenza 2012 che saranno pertanto presentate nel 2013.
|
19/04/2012 Le innovazioni tecnologiche possono essere sufficienti a giustificare il licenziamento |
Le innovazioni tecnologiche possono essere sufficienti a giustificare il licenziamento. Questo è ciò che è stato sancito quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza dell'8 marzo 2012, n. 3629: un dipendente, svolgente le mansioni di contabile a favore di una azienda facente parte di un gruppo societario, veniva licenziato per riduzione del personale conseguente alla crisi del settore. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento e dinanzi al giudice del lavoro esponeva che la crisi era inesistente e che, comunque, poteva essere ricollocato presso qualcun'altra delle società del gruppo, per cui chiedeva dichiararsi la illegittimità del recesso con tutte le conseguenze (reintegratorie e risarcitorie) previste dall'art. 18, Stat. Lav. o, in subordine, con quelle stabilite dall'art. 8, L. n. 604 del 1966. La società si difendeva giustificando il licenziamento con l'avvenuta informatizzazione dell'attività di ufficio, circostanza questa che faceva venir meno l'esigenza di avvalersi della prestazione lavorativa del ricorrente. Il Tribunale, accogliendo la domanda, dichiarava l'illegittimità del recesso ed ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro sul presupposto che il licenziamento era stato intimato con riferimento ad una "crisi di settore" (da identificarsi con una perdita economica o con una diminuzione delle commesse) non emergente dalla compiuta istruttoria e, quindi, avuto riguardo ad una motivazione diversa da quella prospettata con la memoria di costituzione (introduzione di sistemi informatizzati di gestione dell'attività). Inoltre, in ogni caso, la società convenuta non aveva provato l'impossibilità di adibizione del lavoratore a mansioni equivalenti. La Corte d'Appello, adita dalla società soccombente, riformava la sentenza resa in primo grado, osservando che la dedotta sussistenza della crisi di settore risultava provata dall'istruttoria svolta, mentre la scelta del lavoratore da licenziare - caduta proprio sul ricorrente in quanto gli altri dipendenti, adibiti a mansioni equivalenti alle sue nel periodo in esame, possedevano competenze specifiche di cui il ricorrente era sprovvisto - non era stata contestata dal lavoratore, che aveva ribadito la illegittimità del recesso per carenza di prova in ordine all'impossibilità di repechage con riferimento a tutte le imprese del gruppo. Tuttavia, non avendo il lavoratore fornito alcuna indicazione per individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione (Cass. n. 6556/2004), la sua richiesta non poteva essere accolta. Il dipendente ricorreva quindi per la cassazione di tale pronuncia. In particolare, sosteneva che erroneamente era stata ricompresa "la diminuzione del lavoro manuale, derivante dall'introduzione di nuove tecniche di lavoro", nel concetto di "crisi settoriale"; che, di conseguenza, i motivi del licenziamento erano stati illegittimamente modificati e che non era stata dimostrata la impossibilità di un impiego in altre mansioni. La Corte ritiene il motivo totalmente infondato. Invero, secondo la Cassazione, il riferimento contenuto nella lettera di licenziamento alla "crisi di settore" deve ritenersi sufficiente.
|
12/03/2012 Pesca marittima - Imprese private - Rinnovo del c.c.n.l. - Tabelle retributive |
Nel verbale di accordo 3 aprile 2012 Federpesca con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uil Pesca, con riferimento a quanto definito dall'accordo di rinnovo 2 dicembre 2011 hanno fornito le tabelle retributive dell'importo fisso, del minimo monetario garantito, dell'importo ai fini Inps e del rateo del t.f.r. da accantonare, per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima Scarica Allegato
|
09/04/2012 Proroga del termine per l'invio dell'indirizzo telematico Modello 730-4 - |
Prorogato al 20 aprile 2012 il termine per comunicare l'indirizzo telematico necessario per ricevere il modello 730-4 on-line, inizialmente fissato al 31 marzo 2012. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate con il comunicato 5 aprile 2012 in cui si specifica che l'invio dell'indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei modelli 730 dei propri dipendenti costituisce un adempimento obbligatorio per i datori di lavoro pubblici e privati e consente di effettuare correttamente le operazioni, dando il via al calcolo degli importi da trattenere o da rimborsare. Sono esonerati dall'adempimento in parola i sostituti d'imposta che hanno già comunicato l'indirizzo telematico nel 2011 e non devono modificare i dati.
|
05/03/2012 Inps dettaglio contribuzione 2012 |
L'Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni legislative in materia contributiva e di sostegno all'occupazione per l'anno 2012: con la circolare 29 marzo 2012, n. 49: · Contributo I.v.s. · Generalità delle aziende agricole · Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale · Contributi Inail dal 1° gennaio 2012 per gli operai agricoli dipendenti · Agevolazioni per zone tariffarie · Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti · Misura compensativa alle imprese che conferiscono il t.f.r. a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del t.f.r. · Disposizioni in favore dell'occupazione · Iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo · Misure incentivanti previste dalla legge di stabilità 2012 · Sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello · Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari - Riduzione della misura · Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere · Fondo di tesoreria - Maggiorazione sugli importi riferiti ai periodi pregressi · Contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
|
04/3/2012 Riduzione delle sanzioni INPS con presentazione domande on-line di dilazione |
Inps, con la circolare n. 48 del 27 marzo 2012, fornisce istruzioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di dilazione e riduzione delle sanzioni civili, nonché delle richieste di provvedimenti su cartelle di pagamento e avvisi di addebito e delle comunicazioni delle cessioni dei crediti degli Enti morali.
|
04/03/2012 Ente bilaterale ed assistenza sanitaria settore autotrasporto merci e logistica |
Con l'accordo di rinnovo 26 gennaio 2011 era stata concordata l'istituzione di un Ente bilaterale e di un Fondo sanitario integrativo per il settore delle imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica e col verbale di accordo 13 luglio 2011 erano stati definiti gli Statuti di Ebilog e Sanilog. Con l'accordo 16 febbraio 2012 le Parti stipulanti (Confetra, Anita, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Trasportounito Fiap con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) forniscono ulteriori indicazioni operative per di un Ente bilaterale e di un Fondo sanitario integrativo per il settore delle imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica. L’ Ente bilaterale Ebilog sarà operativo entro e non oltre il 1° ottobre 2012. Resta confermata la contribuzione, decorrente dal 1° luglio 2011, per 12 mensilità, pari a: - € 2 per ciascun lavoratore in forza, a carico delle imprese; - € 0,50 a carico del lavoratore. Modi e nei tempi delcontributo saranno definiti dal Consiglio direttivo dell'Ente. Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie del c.c.n.l. e che non aderiscono al sistema della bilateralità devono erogare a ciascun dipendente, in luogo del contributo all'Ente, un elemento aggiuntivo della retribuzione pari ad € 5 per 12 mensilità. L’assistenza integrativa Sanilog sarà operativo entro e non oltre il 1° ottobre 2012: il diritto alle prestazioni sanitarie compete, dal 1° gennaio 2012, a tutti i lavoratori a tempo indeterminato non in prova, compresi gli apprendisti e che dal 1° luglio 2012 tale fondo verrà finanziato unicamente da un contributo a carico dei datori di lavoro pari ad € 120 annui per ciascun lavoratore, al netto del contributo di solidarietà e delle spese di funzionamento della Cassa sanitaria.
|
03/02/2012 Modalità di pagamento delle prestazioni temporanee superiori a 1.000 euro |
Con messaggio 23 febbraio 2012, n. 3204, l'Inps rende note le modalità operative per i pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito di importo superiori ai 1.000 euro. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, a partire dal 7 marzo 2012 lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche istituzionali (art. 4, del D.L. n. 78/2010). La nuova normativa si applica, quindi, anche alle prestazioni a sostegno del reddito che sono caratterizzate da elementi peculiari quali la temporaneità della durata della prestazione stessa, nonché l'imprevedibilità dell'evento che genera lo stesso pagamento. Per evitare ritardi o disguidi nella corresponsione delle somme ad essi spettanti, soprattutto con riferimento ai pagamenti già acquisiti dall'Istituto con la modalità del bonifico domiciliato per cassa presso l'ufficio postale è stato raggiunto un accordo operativo con Poste Italiane che si è impegnata a dar corso ai pagamenti concomitanti con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, con varie modalità diverse tra loro in ragione della posizione del beneficiario che sia o meno titolare di un rapporto di conto corrente postale o libretto postale normativo ordinario o INPS Card.
|
28/02/2012 Inail: l’agevolazione premi non è applicabile agli apprendisti assunti in mobilità |
Con nota n. 1100 del 15 febbraio 2012, l'Inail precisa che non si applica ai premi il regime contributivo agevolato previsto dall'art. 25, comma 9, legge n. 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato. L'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011, (T.U. apprendistato) prevede la possibilità di assumere, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, con contratto di apprendistato anche i lavoratori in mobilità, disponendo, altresì, per gli stessi, l'applicazione del regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della L. n. 223/1991 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
|
22/02/2012 Sono dovuti i contributi e la sanzione "una tantum" se il licenziamento è illegittimo |
La sentenza del 13 gennaio 2012, n. 402, della Corte di Cassazione afferma che In caso di licenziamento illegittimo l'azienda deve corrispondere all'Inps i contributi e la sanzione "una tantum" anche in relazione al periodo in cui era in attesa della decisione del giudice del lavoro sulla legittimità del recesso datoriale. La vicenda trae origine dall'opposizione presentata da una società avverso una cartella esattoriale che imponeva il pagamento a favore dell'Inps della sanzione "una tantum" sulle inadempienze relative al mancato pagamento dei contributi pertinenti alle posizioni di un dirigente e di un dipendente, per i quali distinte sentenze avevano rispettivamente dichiarato l'illegittimità del recesso per giusta causa, con conseguente spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso, e l'illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione della tutela reale
|
22/02/2011 Aziende beneficiarie di incentivi all’assunzione |
L'Inps con la circolare n. 22/2011 e con il successivo messaggio n. 3169/2011 ha illustrato le caratteristiche e le modalità di godimento dei seguenti incentivi, introdotti dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009 per l'assunzione di lavoratori: - disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo, della disposizione citata); - che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, secondo periodo, della disposizione citata); - disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata). Le aziende che non sono state ammesse alla fruizione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni ex lege n. 191 del 2009 sono state informate dall'Istituto non appena è stata chiusa la fase istruttoria volta proprio ad identificare i beneficiari. Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito www.inps.it, mediante l'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente", che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell'incentivo. Alle aziende in questione verranno forniti i codici autorizzazione in relazione ai tre diversi benefici.
|
16/02/2012 Decreto legge in materia di semplificazioni e di sviluppo |
Con la pubblicazione sul S.O. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 entrano in vigore (dal 10 febbraio u.s.) le disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo che seguono ai provvedimenti per la riduzione e la stabilizzazione del debito. Il provvedimento semplifica numerosi adempimenti e procedure, alcune delle quali in materia di lavoro: Cambio di residenza (art. 5) Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. n. 223/1989, che deve essere resa entro venti giorni dalla data in cui si è verificato il cambiamento di residenza. L'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, deve effettuare, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Concorsi e prove selettive (art. 8) Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 devono essere inviate esclusivamente per via telematica. Sono nulle le clausole dei bandi che prevedano modalità diverse. Controlli sulle imprese (art. 14) I controlli sulle imprese, comprese quelle agricole, devono essere proporzionati alla effettiva tutela del rischio. Il Governo è delegato ad emanare uno o giù regolamenti che dettino i criteri della proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, alle esigenze di tutela degli interessi pubblici nonché del coordinamento dei controlli da parte delle amministrazioni, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa. La disposizione non si applica, peraltro, alle verifiche fiscali e finanziarie. Astensione anticipata dal lavoro (art. 15) Dal 1° aprile 2012, la competenza per l'emanazione del provvedimento di astensione anticipata dal lavoro passa, dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, all'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Viene, inoltre sostituito il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in base al quale la Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Prestazioni sociali agevolate (art. 16) Al fine di migliorare la gestione degli interventi e delle prestazioni sociali ed assistenziali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali devono inviare per via telematica, all'Inps, le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Le suddette comunicazioni, insieme con i dati già presenti negli archivi dell'Inps, alimentano il Casellario dell'assistenza, al fine di programmare e monitorare la spesa sociale. A decorrere dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti e tutti i versamenti di somme a qualsiasi titolo dovute all'Inps dovranno essere effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4, D.L. n. 78/2010. Lavoratori extracomunitari (art. 17) La comunicazione obbligatoria anticipata al centro per l'impiego ex art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 assolve, a tutti gli effetti, anche a tutti gli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di un lavoratore con permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in corso di validità. Con la modifica all'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998, risulta più semplice l'impiego di lavoratori extracomunitari, per le attività stagionali, grazie alla previsione che, fermo restando il periodo massimo di nove mesi del permesso di lavoro stagionale, la durata dell'autorizzazione originariamente concessa può essere prorogata e il permesso di soggiorno rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere rilasciata anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è riferita a ciascuno di essi, anche se il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trova legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tal caso, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nel proprio Paese per il visto consolare d'ingresso, ed il permesso deve essere rinnovato fino alla scadenza del nuovo rapporto stagionale, nel rispetto del limite massimo (nove mesi). La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Collocamento ordinario ed obbligatorio (art. 18) E' estesa ai pubblici esercizi l'applicazione del comma 2, terzo periodo, dell'articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996, che consente ai datori di lavoro del settore turismo, che non siano in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Occorre però che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi è, inoltre, abrogato l'obbligo di comunicazione, di cui al comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 368/2001, relativo all'assunzione di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni. Una semplificazione interessa le imprese con più unità locali che, avendo fatto ricorso alla cassa integrazione, a contratti di solidarietà difensiva o a licenziamenti collettivi, chiedono la sospensione degli obblighi di assunzione di personale disabile: la domanda potrà essere inoltrata al Ministero del lavoro invece che ai singoli servizi per l'impiego. Libro unico del lavoro (art. 19) Con l'aggiunta di un periodo al comma 7 dell'articolo 39 del D.L. n. 112/2008, viene precisato che la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. Per infedele registrazione si intende, invece, la registrazione dei dati richiesti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 39, diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. Questi principi erano già stabiliti per prassi ed acquisiscono, ora, valenza normativa. Appalti (art. 20) Il capo III del provvedimento in esame apporta ulteriori modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, nel "Codice" viene introdotto l'articolo 6-bis che istituisce, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) dalla quale le stazioni appaltanti potranno trarre i dati previsti dall'articolo 7 dello stesso codice al fine di verificare i requisiti dei partecipanti alle gare. Responsabilità solidale negli appalti (art. 21) Cambia la responsabilità solidale negli appalti, con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Viene, ora, previsto che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Resta però escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Posta elettronica certificata (art. 37) La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2012. Panificazione (art. 40) E' soppresso il divieto di apertura domenicale e festiva per le imprese di panificazione che effettuano la produzione. Trattamento dei dati personali (art. 45) E' soppressa la lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 196/2003 ed i correlati paragrafi da 19 a 19,8 e 26 del disciplinare tecnico per le misure minime di sicurezza, il che comporta l'abrogazione del DPS, il documento programmatico per la sicurezza che i soggetti che trattano dati personali erano tenuti ad elaborare ed aggiornare annualmente. Assunzioni nel Mezzogiorno (art. 59) Passa da un anno a due anni il periodo nel quale possono essere effettuate assunzioni, a tempo indeterminato, nelle aree del Mezzogiorno per le quali può essere riconosciuto il credito di imposta. Ci sarà, pertanto, tempo fino al 13 maggio 2013, ferme restando le condizioni per fruire del beneficio. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. Il credito di imposta è utilizzabile entro due anni dalla data di assunzione.
|
14/02/2012 Istruzioni Inps per il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ai fini pensionistici |
L'Inps, con il messaggio 30 gennaio 2012, chiarisce le modalità di attuazione sul prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ai fini pensionistici, concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 78/2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art.12 del medesimo decreto legge. I destinatari del provvedimento sono nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010. b) ai lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del D.L. n. 68/2006. c) ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010. Per i lavoratori in mobilità ordinaria e per i lavoratori ultracinquantenni l'importo spettante per il prolungamento di cui trattasi è quello dell'indennità in godimento. l pagamento di detto importo per tutta la durata deve essere contrassegnato nella procedura DSWEB dal codice intervento 202. I lavoratori in mobilità ordinaria sono identificati con le tipologie MNA - MNM - MSA - MSM. Nell'elenco sono presenti le informazioni necessarie per l'individuazione della durata del periodo di prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, quali la data di decorrenza della pensione ante D.L. n. 78/2010 e la data di decorrenza della pensione post D.L. n. 78/2010. Per l'individuazione della durata di detto periodo si possono presentare le seguenti situazioni: a) la decorrenza ante D.L. n. 78/2010 si pone all'interno del periodo della mobilità ordinaria mentre quella post D.L. n. 78/2010 si pone oltre il termine della stessa. In questo caso, il periodo di prolungamento si individua secondo la modalità di seguito descritta a titolo esemplificativo - periodo di prolungamento da corrispondere: 29 ottobre 2011 - 31 marzo 2012. b) le decorrenze ante e post D.L. n. 78/2010 si pongono dopo il termine del periodo della mobilità ordinaria. In questo caso il periodo di prolungamento si individua secondo la modalità di seguito descritta a titolo esemplificativo: Il periodo 14 agosto 2011 - 30 settembre 2011 non deve essere indennizzato perché eccedente quello previsto dalla norma in esame; nella procedura DSWEB deve essere inserita per detto periodo una sospensione che non prevede lo slittamento. |
10/02/2012 Contribuzione per il 2012 settore artigiani e commercianti |
L'Inps, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2012, rende noto che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Istituto, ai sensi dell'art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011, aumentano di 1,3% dall'anno 2012 e successivamente di 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Pertanto, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%. Continuano a trovare applicazione, anche per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più disessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, e le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2 della legge n. 223/1990 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla predetta aliquota del 21,30% deve essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo di versamento di tale contributo è stato prorogato, dall'art. 35, comma 1 della legge n. 183/2010, sino al 31 dicembre 2014. E' dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze: - 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; - entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012. |
30/11/2011 Abbandono del posto di lavoro: non è sanzionabile con il licenziamento |
Non si può intendere il Principio di Tassatività in modo rigoroso, poiché si deve andare a distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni attinenti all'organizzazione aziendale ( scritte nel c.d. “codice disciplinare”) e quelli costituiti da comportamenti che vanno contro gli interessi aziendali o dei lavoratori quindi sanzionabili direttamente dalla legge. Applicando questi principi, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 settembre 2011, n. 18955, ha considerato sproporzionata la sanzione del licenziamento di un operaio che in prede ad “uno scatto d'ira” in officina ha abbandonato il posto di lavoro. É stato quindi annullato il licenziamento. Diverso è stato il caso di alcuni lavoratori licenziati, perchè avevano esibito falsi certificati di guida per farsi assumere come autotrasportatori. La circostanza è emersa quando sono stati scoperti , durante le ore di assenza per malattia, a frequentare corsi per il conseguimento della patente di guida. La sanzione del licenziamento è stata dichiarata legittima dalla Corte di Cassazione. |
23/11/2011 Lavoro part-time in edilizia. Limiti quantitativi |
Con l'interpello 11 novembre 2011, n.43 arriva la risposta del Ministero del Lavoro sul quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Nel quesito si chiedeva se l'assunzione di un lavoratore, con un orario di lavoro di venti ore settimanali, all'interno azienda edile, debba essere computata o meno per il raggiungimento del numero massimo di lavoratori part-time previsto dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Dlgs, n.61/200. Sarebbe il caso in cui lo stesso prestatore sia anche titolare di un altro contratto di lavoro part-time, con un altro datore di lavoro, cosi da raggiungere complessivamente le 40 ore lavorative settimanali. Il Ministero fa riferimento all'interpello n.8/2011. Secondo cui,in base all'art 78 c.c.n.l. Industria Edilizia, non è consentito assumere del personale in part-time oltre il 3% degli assunti con un contratto a tempo indeterminato. E' possibile, tuttavia, impiegare un lavoratore part-time se con questa assunzione non si super il 30% degli operai a tempo pieno, dipendenti della stessa impresa. Tuttavia si possono eccedere i limiti quantitativi quando si stipulano contratti part-time con personale impiegatizio ed operaio non adibito alla produzione ( ad esclusione degli autisti). In più, non sono commutabili le trasformazioni del rapporto di lavoro da full-time a part-time in caso di gravi problemi di salute del richiedente. In conclusione, nel caso in cui l'ulteriore contratto part-time superi i limiti quantitativi fissati sembrerebbe integrare una violazione delle disposizioni contrattuali. |
22/11/2011 Edilizia:per l'agevolazione sui contributi serve la soglia delle 40 ore |
Si trova sulla Gazzetta Ufficiale (266/2011) il decreto del ministero del lavoro 13 settembre 2011. Il decreto conferma la riduzione contributiva dell'11,50% per le aziende edili. Ma il beneficio riguarda solamente gli operai che hanno un orario di lavoro di 40 ore settimanali. I requisiti richiesti per l'agevolazione sono: 1) il possesso delle condizioni per il rilascio del Durc; 2) l'assenza di condanne passate in giudicato riferite a violazioni di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ( commesso nei 5 anni precedenti alla data di applicazione dell'agevolazione). |
21/11/2011 Domande all'Inps: sono in regola solo se l'atto ha “data certa” |
Secondo la "circolare n. 22/2011 del Ministero del Lavoro" con oggetto "accesso anticipato al pensionamento per addetti a lavorazioni particolari, faticose e pesanti", i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta all'Inps. Il modulo di domanda deve essere completato, appunto, con l'adeguata documentazione e gli elementi di prova con data certa. Documentazione che deve essere dichiarata conforme all'originale e corredata di copia del documento di identità del dichiarante. Il datore di lavoro dovrà anche comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno attraverso il modulo Lav-Not che per l'anno 2012 dovrà essere inviato entro il 31/3/2012. (Circolare ministeriale n.15/2012). |
17/11/2011 In riferimento alla news del 4/11/2011, “Assunzioni via fax se il consulente è in ferie” |
Comunicazione a tutti i clienti in delega: on-line la modulistica per le assunzioni via fax se il consulente è in ferie. Per il momento potete trovare il file all'indirizzo http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/argo02/Documents/Uniurg2009v2.pdf . A breve lo troverete sul nostro sito nell'area “MODULISTICA”. |
17/11/2011 PEC: è sanzionata la mancata comunicazione |
Tutte le imprese costituite in forma societaria (società di capitali, di persone, semplici, cooperative etc...) dovranno, entro il 29 novembre 2011, comunicare la PEC(indirizzo di posta certificata) al registro delle imprese. In caso di mancata comunicazione sarà applicata una sanzione a capo del rappresentate legale della società con un importo minimo di 206€ fino a un massimo di 2.065 €. La comunicazione deve essere fatta dal legale rappresentate l'impresa, anche con una procedura semplificata on-line presente sul sito www.registroimprese.it. Nella circolare è prevista la possibilità di inserire anche l'indirizzo di posta elettronica di un professionista o di altra società giuridicamente o economicamente collegata. L'indirizzo fornito deve essere valido e operatvo. |
14/11/2011 Lo statuto delle imprese è legge |
Lo Statuto delle Imprese, dopo l'approvazione alla Camera, è diventato legge e ora è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entrerà in vigore entro 12 mesi la norma sui tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati alle imprese, come previsto dalla direttiva europea, per evitare che i ritardi nei pagamenti mettano in crisi le aziende già provate dalla crisi economica .Necessario invece un regolamento da emanare mediante decreto del Presidente del Consiglio entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto delle Imprese, misura che prevede una riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese. Non sarà di immediata attuazione neanche il riordino degli incentivi e degli Enti per l'internazionalizzazione. Lo Statuto delle Imprese facilita inoltre l'accesso per le Pmi al mercato degli appalti stabilimento la ripartizione in lotti e la messa in evidenza delle possibilità di subappalto, oltre a rendere più semplice l'aggregazione tra imprese. Sempre sul fronte degli appalti sono state innalzate a 125 mila euro e a 193 mila euro (invece di 100 mila) le soglie minime per l'affidamento con gara rispettivamente da parte delle Amministrazioni centrali e da parte di quelle territoriali e locali.Nelle trattative private la soglia è stata portata a 1,5 milioni di euro, con l'obbligo di rivolgere l'invito a cinque soggetti. Passa invece a 2 milioni di euro la soglia per la procedura ristretta semplificata con invito a venti soggetti, senza pubblicazione di bando. |
14/11/2011 Mutui alle imprese e accesso al credito: cosa cambia |
La Riduzione dei tassi d’ interesse che mira a ridare impulso all'economia, dovrebbe agevolare l'accesso al credito per le imprese. Le operazioni di rifinanziamento principali sono infatti quelle che forniscono la maggior parte della liquidità necessaria al sistema monetario dell'Euro e che, di conseguenza, hanno maggiore impatto su aziende e famiglie. Per le aziende dovrebbe tradursi in un miglioramento delle condizioni dei prestiti. Effetto immediato anche su tutti quei mutui indicizzati alla BCE, che in funzione del taglio dei tassi potrebbero conquistare un risparmio in termini di rata mensile. Chiaramente, molto dipende dallo spread applicato dalle banche, ma un piccolo risparmio potrebbe essere rilevato già dal prossimo mese. |
14/11/2011 Atti e notifiche Agenzia delle Entrate |
Ora è possibile specificare l'indirizzo al quale ricevere gli Atti e le Notifiche, anche se è diverso dal domicilio fiscale.Modificato l'articolo 60 del Dpr 600/1973, la novità è stata introdotta con la manovra finanziaria(decreto legge 78/2010 art. 38).Infatti l'indirizzo al quale ricevere atti e notifiche deve essere inviato con per via telematica o tramite raccomandata all'ufficio delle Entrate territorialmente competente.Obbligo che entrerà in vigore a partire dal 2 gennaio 2012, secondo le regole poste sullo Statuto dei diritti del contribuente.L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito web istruzioni e informativa sul trattamento dei dati relativi al nuovo modello editabile, il modello deve essere stampato e firmato prima dell'invio, al quale va aggiunta la fotocopia del documento di identità del richiedente. Per questa procedura non è possibile avvalersi di intermediari. |
14/11/2011 Interessi di differimento e dilatazione e sanzioni civili Inps. |
Dopo la variazione del tasso ufficiale di riferimento ( TUR), l' Inps con la circolare del 14 novembre 2011, n.147, fa noti gli interessi di differimento e dilazione da applicare ai debiti contributivi e la nuova misura delle sanzioni civili per ritardo od omesso versamento dei contributi. Sia l'interesse di dilazione che l'interesse di differimento è pari al 7,25 %. Per ritardi di pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini o entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione è del 6,75 % annuo. E' del 6,75% annuo anche la sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, semprechè il pagamento sia effettuato entro i termini. Mancato pagamento dei contributi, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza e non pagati entro i 30 giorni, il tasso è del 30% annuo. Nell'ipotesi di evasione la misura delle sanzioni aumenta di due punti. |
8/11/2011 La Scomparsa di Marco Fabio Sartori, Presidente dell'Inail. Il cordoglio di Studio PAGal |
Studio PAG Ingargiola si unisce al dolore per la scomparsa del Dott. Marco Fabio Sartori, Presidente dell'Inail deceduto prematuramente l'8 novembre 2011 a causa di una grave malattia. Alla guida dell'Istituto dal 2008 ha saputo dare un importantissimo contributo e a trasmettere un'impronta umana all'Ente, lavorando con passione, coerenza e instancabil tenacia. Rag. Gaspare Ingargiola
|
4/11/2011 Assunzione via fax è possibile se il consulente del lavoro è in ferie |
Una recente Circolare della Fondazione Studi e Consulenti del Lavoro - ha ribadito che nel caso di assunzione durante il periodo di chiusura per ferie del Consulente del Lavoro, il datore di lavoro potrà effettuare un’assunzione inviando il modello “UniUrg” tramite fax al fax server numero 848 800 131 del Ministero del Lavoro almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro. Tuttavia per i datori di lavoro rimane comunque l’obbligo di effettuare le comunicazioni di assunzione entro il giorno antecedente all’inizio della prestazione lavorativa. Il modello da complicale è l’ Unificato Urg, il modulo informatico mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore, ad eccezione delle agenzie per il lavoro relativamente ai rapporti di somministrazione, adempiono all’obbligo di comunicazione di assunzione dei lavoratori entro il giorno antecedente, effettuate in casi di urgenza connesse ad esigenze produttive, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione mediante il modulo Unificato Lav entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Nel caso di non corretto funzionamento del servizio informatico, il modulo Unificato Urg viene utilizzato in forma cartacea per effettuare la comunicazione di assunzione sintetica d’urgenza al fax server messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La circolare rammenta ai datori di lavoro l’obbligo di documentare, in caso di ispezione, non solo di aver effettuato “l’UniUrg” ma anche l’affidamento degli adempimenti al professionista esterno e la chiusura temporanea dello studio, esibendo la copia della lettera di incarico professionale o la copia della delega alla tenuta del LUL e la comunicazione inviata dallo studio, con l’indicazione del periodo di chiusura per ferie. In ogni caso il datore di lavoro dovrà inviare al consulente copia del fax e la ricevuta di invio al Ministero per permettere allo stesso di inviare l’UniLav alla riapertura.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
3/11/2011 Ministero del lavoro: riduzione e semplificazione dei procedimenti civili |
Con la circolare n. 28 del 2 novembre2011, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 che, nell’ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, ha ricondotto i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione al rito del lavoro, riscrivendo le norme speciali contenute negli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1981. Le indicazioni fornite riguardano in particolare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, le modalità di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, il regime delle decadenze, le particolarità legate alla fase istruttoria e decisoria ed i mezzi di impugnazione. Tra le maggiori novità si segnala come il decreto 150/2011 collochi dentro il rito del lavoro i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, se relative a violazioni in materia di lavoro; questi giudizi quindi. Cessano di essere disciplinati dalla legge 689/1981 sul procedimento amministrativo. Dal 6 ottobre dunque il giudizio in di opposizione viene regolato dalle norme del processo del lavoro e dall’articolo 6 dlgs 150/2011. L’articolo 6 ribadisce il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell’ordinanza.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
28/10/2011 INPS: attività di verifica amministrativa sulle denunce aziendali per assegno nucleo familiare - . |
L’INPS con la circolare 25 ottobre 2011, n. 136 fornisce le indicazioni operative relative all'attività di verifica amministrativa da svolgere per controllare gli importi posti a conguaglio a titolo di assegno per il nucleo familiare. La verifica amministrativa si concentra sul controllo delle somme portate a conguaglio dalle aziende nelle denunce retributive e contributive. Con la circolare n. 33/2011 si è, in particolare, dato l'avvio all'attività di controllo delle somme poste a conguaglio a titolo d'indennità di malattia. È stato elaborata una metodologia che, attraverso l'analisi di dati concernenti i lavoratori e i datori di lavoro, ha individuato probabili situazioni di non congruità come tali da assoggettare a verifica e ha consentito di individuare, da un lato, una lista di beneficiari di assegni al nucleo familiare e, dall'altro, una serie di aziende da sottoporre a verifica amministrativa analizzando, congiuntamente, le seguenti circostanze: - individuazione, dai dati Emens, di quali fossero i lavoratori che avevano beneficiato della prestazione relativa all'assegno al nucleo familiare individuato con la tabella 11; - individuazione, per ciascun lavoratore richiedente l'ANF, della classe di reddito, del numero dei componenti il nucleo familiare dichiarati nell'Emens e del corrispondente importo dell'assegno; - verifica dei dati reddituali corrispondenti alla classe di reddito dichiarata in Emens con le informazioni reddituali dell'anno di competenza prelevate dal modello 730 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate (in caso di mancanza del modello 730 è stato utilizzato il modello 770); - ricostruzione del nucleo familiare attraverso i dati delle dichiarazioni fiscali; - rideterminazione della classe di reddito da attribuire al richiedente sulla base delle dichiarazioni fiscali; - verifica che il reddito da lavoro dipendente non fosse inferiore al 70% del reddito complessivo dichiarato dal nucleo e conseguente ricalcolo dell'importo mensile dell'assegno; - controllo che la prestazione sia stata percepita una sola volta dai diversi componenti facenti parte del nucleo familiare. L’attività amministrativa deve essere volta innanzitutto ad accertare la reale sussistenza dell'indebito e a stabilire se esso derivi da un'incongrua dichiarazione del lavoratore o dell'azienda. In particolare, occorre verificare: - le dichiarazioni reddituali rilasciate dal lavoratore con il modello ANF/DIP; - se le comunicazioni Emens e/o i conguagli contributivi siano coerenti con quanto dichiarato dal lavoratore; - se i conguagli effettuati dall'azienda trovano materiale riscontro nelle prestazioni erogate al lavoratore. Da quanto esposto si evince che il modello ANF/DIP, la dichiarazione retributiva e contributiva dell'azienda e la busta paga del lavoratore, nella quale è indicato l'importo percepito a titolo di assegno al nucleo familiare, costituiscono la documentazione essenziale al fine di controllare la correttezza del comportamento aziendale. Prima della convocazione dell'azienda, sempre obbligatoria, vi è una fase nella quale gli operatori alla verifica amministrativa controlleranno se alcune informazioni presenti nelle liste inviate, in particolare relative alle dichiarazioni Emens, siano state modificate dopo l'estrazione dei dati, ovvero se il presunto indebito rilevato dai modelli Emens sia stato oggetto di una successiva comunicazione "correttiva" da parte dell'azienda. L'azienda, entro trenta giorni dalla ricezione della diffida, potrà sanare la propria posizione con il pagamento attraverso modello F24 mentre il mancato pagamento della diffida produrrà il successivo avviso di addebito per il recupero coattivo attraverso l'Agente della riscossione
Iscriviti alla nostra newsletter
|
05/10/2011 Il licenziamento va intimato immediatamente una volta superato il periodo di comporto |
Il superamento del periodo di comporto deve essere fatto valere subito ai fini del licenziamento. Lo stabilisce
Iscriviti alla nostra newsletter
|
13/10/2011 Procedura telematica per l'invio delle domande di cure balneotermali dal 29 settembre 2011 |
L'Inps, con la circolare n. 129 del 4 ottobre 2011, comunica che, in attuazione delle determinazioni n. 75/2010 e n. 277/2011 a partire dal 29 settembre 2011 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 227/2011 della predetta determinazione n. 277/2011), le domande di cure balneotermali devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, D.L. n. 78/2010 (richiamato dalla circolare Inps n. 169/2010 è, infatti, previsto il potenziamento dell'uso dei servizi telematici offerti dagli enti previdenziali ai cittadini/utenti. Precedentemente, con la circolare n. 37/ l'Istituto aveva fornito istruzioni operative per l'invio telematico di tali domande ed aveva garantito un periodo transitorio per la presentazione delle stesse con le consuete modalità (allo sportello oppure tramite raccomandata postale). Pertanto, l'Inps fa presente che, essendo terminato il periodo transitorio, gli utenti devono presentare le varie domande esclusivamente attraverso le seguenti modalità:- Web - avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it; - telefono - contattando il contact center integrato, al numero verde 803164; - patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
13/10/2011 Riordino della normativa sull’apprendistato |
Dal 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il Testo Unico dell'apprendistato, abrogando, ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, la legge n. 25/1955, gli artt. 21 e 22 della legge n. 56/1987, l'art. 16 della legge n. 196/1997 e gli artt. da
Iscriviti alla nostra newsletter
|
25/10/2011 Il datore di lavoro risponde di infortunio sul lavoro provocato da un collega |
Secondo
Iscriviti alla nostra newsletter
|
04/10/2011 INPS: presentazione on line richiesta per assegni nucleo familiare |
Con le circolari n 101, 102, 103 del 4 agosto 2011 l’Inps pone in essere favorisce la presentazione delle domande per assegni nuclei familiari attraverso le modalità on line. Per poter utilizzare il servizio di invio On Line, il cittadino richiedente deve essere in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo, in base a quanto previsto con Circolare n.50 del 15/03/2011. Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione SERVIZI ON LINE, attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN o Carta Nazionale dei Servizi – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Assegni al nucleo familiare - ANF lavoratori domestici. Per l’invio domanda il cittadino dovrà compilare una serie di pannelli nei quali dovranno essere rappresentate le informazioni necessarie alla presentazione della domanda. In alternativa la presentazione della domanda potrà avvenire attraverso uffici di patronato secondo le modalità già in uso o tramite numero Verde 803.164, solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo. Nel caso in cui l’utente non sia dotato di PIN dispositivo, verranno acquisiti dal Contact Center i dati essenziali della domanda. Successivamente copia di questa, con gli estremi identificativi, verrà inviata a stretto giro di posta all’utente, che provvederà a firmarla, eventualmente integrarla, e a farla pervenire, corredata di copia del documento d’identità, a mezzo Fax al n. 800.803.164 o per posta alla Struttura INPS competente. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
04/10/2011 Dal 1° ottobre 2011 presentazioni domande on line INPS |
.
Dal 1° ottobre 2011 l’Inps pone in essere il passaggio dalle tradizionali modalità di invio cartaceo alla presentazione telematica in via esclusiva per le seguenti domande:- visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro, per cui inizia il periodo transitorio che terminerà il 30 novembre - autorizzazione ai versamenti volontari per il Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas, il Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. e l'Istituto Postelegrafonici (IPOST), per cui inizia il periodo transitorio, che terminerà il 31 dicembre 2011. Tale processo di telematizzazione si concluderà a metà del prossimo anno e avverrà con gradualità per ciascun servizio, assicurando un periodo transitorio durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione delle domande (allo sportello oppure tramite raccomandata postale). Al termine del periodo le domande potranno essere presentate solo tramite: - Web - avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it; - telefono - contattando il contact center integrato, al numero verde 803164; |
03/10/2011 INPS: Obbligo contributivo di malattia per tutti i datori di lavoro |
.
Tramite la circolare n. 122 del 28 settembre 2011 l’Inps chiarisce circa la ricorrenza dell'obbligo contributivo per il finanziamento della indennità di malattia il contenzioso che si è formato negli anni, basato sulla disposizione di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 il quale esonera l'Inps dal pagamento dell'indennità di malattia quando il relativo trattamento economico viene corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro. Secondo i ricorrenti, il pagamento di trattamenti economici sostitutivi dell'indennità di malattia da parte dei datori di lavoro avrebbe dovuto portare ad una loro esclusione dal versamento della relativa contribuzione di finanziamento. L'esonero dall'obbligo di versamento della contribuzione di malattia trova applicazione, fino al 30 aprile 2011, per i datori di lavoro che abbiano corrisposto l'indennità giornaliera, in quanto a ciò tenuti da una norma di legge o dalla contrattazione collettiva (nazionale o territoriale). Le eventuali istanze di annullamento di note di rettifica ovvero le richieste di sgravio di cartelle esattoriali emesse per il recupero della contribuzione di malattia potranno essere accolte solo in relazione a periodi antecedenti il 1° maggio 2011 e dopo attenta verifica dei presupposti fondanti l'esonero dal versamento della predetta contribuzione. La legge stabilisce, infine, la irripetibilità della contribuzione comunque versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011. Ne consegue che non potranno essere accolte le istanze di rimborso relative ai versamenti effettuati per periodi antecedenti il 1° maggio 2011, anche se presentate dai datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell'indennità giornaliera di malattia.
|
28/19/2011 Lavoro intermittente anche per gli operatori socio sanitari |
Con l'interpello 21 settembre 2011, n. 38, il Ministero del lavoro risponde al quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla disciplina del lavoro intermittente. In particolare l'istante chiede se sia possibile ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente per impiegare operatori socio-sanitari nell'ambito di un contratto d'appalto stipulato tra il datore di lavoro/appaltatore e strutture o aziende ospedaliere, in virtù del quale i lavoratori in questione sono destinati a svolgere la prestazione presso le strutture ospedaliere stesse. Il Ministero del lavoro ritiene possibile utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento ad operatori socio-sanitari impiegati presso strutture o aziende ospedaliere in esecuzione di un appalto di servizi. Ciò in quanto, ferma restando la necessaria sussistenza nel caso concreto dei requisiti di liceità dell'appalto, l'elemento rilevante ai fini dell'individuazione delle ipotesi oggettive contemplate al n. 13 del R.D., non è propriamente la qualificazione del datore di lavoro quanto piuttosto l'espletamento della prestazione all'interno delle strutture sanitarie espressamente indicate.
|
22/09/2011 Presentazione tramite web delle domande di riscatto laurea |
L'Inps fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione delle domande di riscatto laurea, nonché in ordine all'abilitazione dei patronati alla presentazione telematica delle stesse. Il canale web costituisce la modalità esclusiva per la presentazione delle domande di riscatto laurea. Gli istituti di patronato sono abilitati - previa autenticazione - alla presentazione delle predette domande, attraverso il servizio disponibile sul sito internet dell'Istituto www.Inps.it, tramite il seguente percorso nella sezione blu dei servizi online: Per Tipologia di Utente - Patronati - Riscatto di Laurea. Vedi dettaglio .
|
16/09/2011 Ratifica Accordo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 - settore artigiano |
.
In data 13 settembre 2011, le Parti firmatarie dell'Accordo interconfederale 28 giugno 2011 applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 (Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai con Cgil, Cisl e Uil) hanno sottoscritto la stesura definitiva dello stesso. Viene confermato quanto disposto in data 28 giugno 2011 (v. il nostro Notiziario del 4 luglio 2011), con alcune integrazioni formali. L'Accordo in oggetto scadrà il 31 dicembre 2014 ed i termini per gli adempimenti previsti decorrono dal 13 settembre 2011.
|
20/09/2011 Trasferimento del dipendente come sanzione disciplinare: solo se previsto dal contratto collettivo |
|
30/08/2011 Cassa integrazione: si decade, se il lavoratore non comunica lo svolgimento di lavori saltuari |
Il lavoratore che gode del trattamento salariale di Cigs è obbligato a comunicare preventivamente all'Inps lo svolgimento di una qualsiasi altra attività lavorativa che possa potenzialmente produrre reddito, ed è irrilevante che l'attività stessa non sia né prevalente né remunerativa; di conseguenza, non è dovuta dall'Istituto previdenziale la prova relativa alla concreta produzione di reddito conseguente all'esercizio di tale attività. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
02/09/2011 Accesso anticipato al pensionamento per lavori usuranti |
Ministero del lavoro, con la circolare 10 agosto 2011, n. 22, e l'Inps, con i messaggi n. 12693 e n. 16762, entrambi del 25 agosto 2011, forniscono le prime indicazioni operative circa i contenuti del D.Lgs. n. 67/2011 in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. In particolare, i chiarimenti riguardano coloro i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 67/2011, sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre Le categorie dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti cui è concesso, a domanda, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato sono le seguenti: Lavoratori notturni Lavoratori addetti alla c.d. "linea catena" Dettagli sulle modalità di accessoVuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
10/09/2011 Inps: regolarizzazione contributive Uni Emens |
Nel messaggio n. 16744 del 25 agosto 2011, INPS rende noto il rilascio della procedura di gestione delle variazioni contributive comunicate con il flusso UniEmens e la generazione del "DM10VIG virtuale". A seguito delle denunce mensili correnti e delle denunce di variazione relative a periodi pregressi inviate mensilmente dalle aziende (o loro intermediari), le nuove procedure centralizzate generano per il mese corrente il "DM10 virtuale", e per le denunce di variazione, qualora comportino una regolarizzazione contributiva, provvedono a determinare, sulla base del confronto con il "DM10 virtuale" originariamente prodotto, il "DM10VIG virtuale" per l'importo a debito o a credito risultante dalla differenza tra la denuncia originariamente prodotta e quella di variazione. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
12/09/2011 INAIL: tirocini formativi |
Nella nota 8 settembre 2011, n. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
14/09/2011Inps: incentivi all'assunzione per giovani genitori - |
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
6/2011 INPS: Per il comporto non contano i giorni di malattia derivanti dalla nocività dell'ambiente di lavoro |
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
6/2011 Enpaia - Denuncia di infortunio e documentazione medica |
L'Enpaia, con circolare 25 maggio 2011, n. 3, fornisce informazioni sulla documentazione medica da produrre in caso di denuncia di infortunio ribadendo che l'attestato di malattia telematico, oltre ad ingenerare equivoci sulla paternità della tutela dell'evento, non risponde a quanto previsto dall'art. 16 del vigente Regolamento delle prestazioni e, pertanto, verrà restituito al mittente. Il certificato medico deve essere redatto su carta intestata del medico che lo estende. L'Enpaia rammenta, inoltre, che la documentazione medica non può essere oggetto di autocertificazione. In presenza di assenso da parte del dipendente, il datore di lavoro può produrre una copia conforme all'originale che sostituisce l'originale stesso. La copia conforme deve recare timbro e sottoscrizione del datore di lavoro. In assenza della possibilità di produrre euna copia conforme all'originale, la documentazione medica deve essere inviata in originale.
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
6/2011 Licenziamenti collettivi: inefficaci se la procedura non è trasparente |
Con la sentenza del 5 aprile 2011, n. 7744 Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
6/2011 Licenziamenti collettivi: inefficaci se la procedura non è trasparente |
Con la sentenza del 5 aprile 2011, n. 7744 Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
6/2011 INPS: Congedo straordinario per assistenza ai familiari con handicap grave |
A seguito del nuovo orientamento del Ministero del lavoro l'Inps, con il messaggio 8 giugno 2011, n. 12440, comunica che, l'indennità economica per i periodi di congedo straordinario riconosciuti ai familiari dei soggetti portatori di handicap grave di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall'Inps anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici. L'Istituto, con il messaggio 10 dicembre 2010, n. 31250 chiariva già che si è ripristinata, solo per i datori di lavoro privati, indipendentemente dall'Ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione per I.v.s., la possibilità di conguaglio degli importi erogati a titolo di indennità per congedo straordinario. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
6/2011 Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello per il 2009 |
L'Inps, ha comunicato che è stata rideterminata la misura del limite massimo entro il quale è possibile beneficiare degli sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito all'anno 2009. Tale misura, già fissata per il 2009 al 2,25%, è stata rideterminata al 2,50% della retribuzione dei lavoratori interessati, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dal comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
06/2011 Nuovi livelli reddituali per assegni familiari - |
Con la circolare 13 giugno 2011, n. Vedi dettagli livelli reddituali Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
19/05/2011 Obblighi di comunicazione per i datori sui lavori usuranti |
Il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, pubblicato sulla G.U. dell'11 maggio 2011, n. 108, e in vigore dal prossimo 26 maggio 2011 discipline la nuova normativa relativa all'accesso anticipato al pensionamento i lavori usuranti, introducendo anche nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impieghi lavoratori in orario notturno o all'interno di processi produttivi in serie. Gli obblighi riguardano in particolare: la comunicazione annuale dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali esclusivamente per via telematica; obbligo della comunicazione del tipo di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), dello stesso D.Lgs. n. 67/2011 è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della disposizione, la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, obbligo di comunicazione per i lavoratori a turni che prestano la loro attività lavorativa nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; al di fuori dei casi di cui sopra, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
18/05/2011 Attestazione di regolarità contributiva Enpals |
L'Enpals con il messaggio n. 4 del 12 maggio 2011, comunica la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese per snellire gli iter procedimentali per il rilascio dei documenti comprovanti la regolarità contributiva. Tali documenti sono sostituiti dall'attestazione di regolarità contributiva dell'impresa relativa all'impresa nella totalità delle attività da essa svolte e dall’attestazione di regolarità contributiva dell'attività di impresa, concernente la singola attività interessata. Si specifica che per "attività di impresa" si intende l'attività alla quale è associata una specifica matricola ed alla quale corrisponde una sezione della produzione dell'impresa caratterizzata da elementi di omogeneità (es.: produzioni cinetelevisive, stagione teatrale, lirica, rassegne ecc.) e che per le produzioni in regime di appalto, l'impresa appaltatrice deve sempre aprire una specifica attività nell'ambito della quale registrare gli adempimenti informativi (agibilità, denunce contributive, ecc.) e contributivi (versamento delle somme dovute a mezzo di mod. F24) che riguardano quella produzione. In fase di immatricolazione di ogni attività vanno registrati i dati identificativi del committente, nonché la data, effettiva o presunta, di cessazione dell'appalto.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
17/05/2011 Imposta sostitutiva sui premi di produttività solo dalla stipula dell'accordo |
L'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del lavoro, con la circolare 10 maggio 2011, n. 19 comunica che la detassazione dei premi di produttività non è operativa per le somme erogate nel 2011 dal datore di lavoro se non è stato prima stipulato l'accordo o l’adozione del contratto collettivo. Anche se nel patto è prevista la retroattività al primo gennaio e gli importi si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011. Vedi dettaglio
Iscriviti alla nostra newsletter
|
17/05/2011 Inail: utilizzo della posta certificata per i provvedimenti da spedire all'istituto. |
Dal mese di giugno l’Inail partirà con una fase sperimentale di quattro mesi in cui alla spedizione tradizionale per i provvedimenti trasmessi via Posta Multicanalecon raccomandata A/R da spedire all'istituto, si affiancherà la spedizione via Pec. L’Istituto , con nota del 28 aprile 2011, n. 3173 La sperimentazione partirà con le 108.120 aziende i cui indirizzi Pec sono, al momento, risultati certi a seguito delle verifiche e degli incroci dei dati forniti da Unioncamere con gli archivi Inail. L'avvio della sperimentazione sarà contrassegnato con un messaggio che preannuncia l'iniziativa da inviare via Pec contestualmente a tutte queste aziende insieme a delle attività di comunicazione specifiche.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
13/05/2011 Rateazione: istanze esenti dall'imposta di bollo |
L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in ordine al trattamento applicabile per l'imposta di bollo, per le istanze di rateazione di somme dovute a seguito di controlli automatici o formali esperiti dagli uffici territoriali dell'Agenzia, in riferimento soprattutto alla riconducibilità delle istanze di rateazione di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, tra gli atti considerati esenti dall'imposta in base all'art. 5 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/1972. In particolare è prevista l’esenzione dal tributo per determinate tipologie di atti e documenti (atti e le copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, le denunzie, gli atti, i documenti e le copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie,- esclusi i ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente). Sono incluse anche le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime. Dettaglio.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
12/05/2011 Aziende agricole autonome: comunicazione unica per la nascita d'impresa |
Nel messaggio 9 maggio 2011, n. 10347 l’Inps rende comunica modalità telematiche delle denunce di iscrizione delle aziende agricole autonome, per le quali è prevista la compilazione di un'apposita sezione nella piattaforma informatica di ComUnica. Al portale sono state aggiunte le nuove funzioni di gestione delle denunce di variazione e cancellazione presentate dalle aziende agricole autonome o dai loro intermediari. Come per l'attività di iscrizione, il canale web di ComUnica diviene l'unica modalità di invio anche per tali denunce. Dettagli.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
06/05/2011 Inps ribadisce l’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i contratti di lavoro a progetto |
L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, in ottemperanza all’applicazione del Collegato Lavoro, configura nei confronti dei committenti l'ipotesi di reato. Si tratta di un aspetto imprescindibile che l’Inps mette in evidenza nella circolare n. 71 del 4 maggio 2011, sottolineando che la norma ha lo scopo di estendere anche ai committenti della Gestione separata le stesse misure sanzionatorie previste nei confronti dei datori di lavoro subordinato. Vedi dettaglio
Iscriviti alla nostra newsletter
|
05/05/2011 Indennità di malattia e maternità per la giornata festiva del 25 aprile |
In merito alla festività nazionale del Pasquetta e 25 aprile caduta in giornata domenicale, l’Inps chiarisce i motivi dell’esclusione delle indennità di malattia e maternità per questa giornata attraverso il messaggio messaggio del 3 maggio 2011. Gli addetti al commercio con qualifica di impiegati hanno diritto alle indennità di malattia e maternità per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia e maternità tranne le festività nazionali infrasettimanali cadenti di domenica. In particolare, la giornata del 25 aprile 2011 va indennizzata purchè, in coincidenza di tale giornata, il datore di lavoro non sia tenuto (contrattualmente) a corrispondere in favore del lavoratore la retribuzione aggiuntiva. Viceversa, ossia qualora il lavoratore abbia diritto a percepire il trattamento retributivo a carico del datore di lavoro, l'indennità non va corrisposta.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
05/05/2011 Indennità di malattia e maternità per la giornata festiva del 25 aprile |
In merito alla festività nazionale del Pasquetta e 25 aprile caduta in giornata domenicale, l’Inps chiarisce i motivi dell’esclusione delle indennità di malattia e maternità per questa giornata attraverso il messaggio messaggio del 3 maggio 2011. Gli addetti al commercio con qualifica di impiegati hanno diritto alle indennità di malattia e maternità per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia e maternità tranne le festività nazionali infrasettimanali cadenti di domenica. In particolare, la giornata del 25 aprile 2011 va indennizzata purchè, in coincidenza di tale giornata, il datore di lavoro non sia tenuto (contrattualmente) a corrispondere in favore del lavoratore la retribuzione aggiuntiva. Viceversa, ossia qualora il lavoratore abbia diritto a percepire il trattamento retributivo a carico del datore di lavoro, l'indennità non va corrisposta.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
Corte di Cassazione: l'azienda può non avvisare il lavoratore in caso di imminente scadenza di comporto di malattia |
Pur riconoscendo che i principi di correttezza e buona fede costituiscono una fonte integrativa del contratto di lavoro,
Iscriviti alla nostra newsletter
|
04/05/2011 INPS: Prorogato il termine delle nuove modalità di delega per gli intermediari abilitati |
Il termine per l'entrata a regime del nuovo sistema di deleghe che regolano l'abilitazione dei soggetti tenuti alla cura degli adempimenti nei confronti dell'Inps, in qualità e per conto dei datori di lavoro, è stato prorogato al 31 ottobre 2011. Lo comunica l'Istituto con messaggio n. 9655 del 29 aprile 2011.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
02/05/2011 Disabili: le qualifiche di assunzione devono rispettare quelle identificate nella richiesta di avviamento |
Con la sentenza del 25 marzo 2011, n. 7007
Iscriviti alla nostra newsletter
|
28/04/2011 Proroga ammortizzatori sociali in deroga |
Con nota del 20 aprile 2011 il Ministero del lavoro comunica che è stato firmato l'accordo Stato-Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga già in vigore per il 2011 e 2012. L’ accordo prevede anche una sezione specifica relativa alle misure di politica attiva finalizzate ad un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e ad evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata. Il Governo conferma lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità di 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito (oltre i 600 milioni di residui del biennio 2009-2010). Le regioni concorrono con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2,2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
27/04/2011 Gravidanza: interruzione spontanea o terapeutica al 180º giorno |
L’l'Inps fornisce chiarimenti sull’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza avvenuta in coincidenza del 180º giorno dall'inizio della gestazione. L'interruzione di gravidanza a decorrere dal 180º giorno (compreso) dall'inizio della gestazione è da considerare parto con conseguente riconoscimento del diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico previdenziale. Viene considerato aborto, con diritto all'indennità di malattia, l'interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifichi prima del suindicato 180º giorno e cioè entro il 179º giorno dall'inizio della gestazione. Fonte: INPS messaggio 18 aprile 2011, n. 9042
Iscriviti alla nostra newsletter
|
25/04/2011 Utilizzo del canale telematico per i risorsi INPS |
L'Inps comunica che dal 26 aprile 2011 le domande per i ricorsi amministrativi, necessari per la procedibilità delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., non potranno più essere presentate in modalità cartacea, ma solo attraverso il canale telematico. La richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Inps, nello spazio riservato ai "Servizi Online. È possibile ricorrere a patronati o intermediari abilitati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
25/04/2011 Recupero contributivo del bonus per l'assunzione disoccupati |
Con messaggio 11 aprile 2011, n.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
21/04/2011 Licenziamento ingiustificato: non è licenziabile il lavoratore che rifiuta la trasferta per assenza dell'auto aziendale |
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
21/04/2011 Chiarimenti Inps su disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti |
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
20/04/2011 Riprese a circuito chiuso sono lecite a tutela del patrimonio aziendale |
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
20/04/2011 Benefici normativi e contributivi per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria |
Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito della Associazione nazionale costruttori edili (Ance) con nota del 7 aprile 2011, n. 5089, fornisce chiarimenti in ordine alla possibilità che
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
19/04/2011 Variazione del tasso di interesse di rateazione e di dilazione Inail |
L'Inail, nella la circolare n. 25 del 14 aprile 2011, informa che, dal 13 aprile
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
15/04/2011 Aggiornamento dei modelli delle comunicazioni obbligatorie |
Con il decreto direttoriale 16 marzo 2011, n. 1546 il Ministero del lavoro comunica l'aggiornamento dei modelli di comunicazioni obbligatoria - "Unificato-Lav", "Unificato-Somm", "Unificato-VARDatori", "Unificato Urg" - di cui ai DD.MM. 30 ottobre 2007, concernenti le comunicazioni rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, nonché del modello "Unimare" di per le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro in ambito marittimo. Le modifiche più importanti riguardano l’Unificato Lav" (la sede legale del datore di lavoro deve essere dislocata nel territorio nazionale; nell’assunzione di lavoratore extracomunitario va fornita l'indicazione sulla sistemazione alloggiativa e l'impegno o meno del datore di lavoro a pagare le spese per il rimpatrio). Nell’ "Unificato Urg", viene introdotta la distinzione tra le urgenze "ordinarie" e le comunicazioni del turismo; mentre, con riferimento al modello "Unificato Somm" si inserisce la data di inizio e fine della somministrazione. Gli aggiornamenti entrano in vigore il 30 aprile 2011, alle ore 19:00 e sono pubblicati sul sito www.cliclavoro.gov.it.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
14/04/2011 Beneficiari e modalità per concessione trattamenti C.i.g.s. e mobilità anno 2011 |
Il decreto ministeriale 14 marzo 2011, n. 57955, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2011, n. 85 individua i criteri per la concessione dei trattamenti C.i.g.s. e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti; le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti; le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Il decreto in commento autorizza per l'anno 2011, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le imprese esercenti le attività sopra elencate, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 così ripartiti: - euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale; - euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni previste in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
13/04/2011 Ripetibilità delle somme indebitamente erogate per i Cig in deroga - |
L'Inps, nel messaggio 30 marzo 2011, n. 7674, pone dei chiarimenti importanti riguardanti la ripetibilità nei confronti dell'azienda delle somme indebitamente erogate del trattamento di Cig in deroga nell'ipotesi di revoca successiva del decreto di autorizzazione da parte della regione per motivazioni imputabili all'azienda medesima, accertate dalla regione stessa a seguito di controlli ispettivi. Secondo l’ente vale il principio per cui la ripetizione per prestazioni indebite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori deve essere esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall'Inps al lavoratore, anche in caso di Cig in deroga. Pertanto, nel momento in cui il provvedimento di autorizzazione della Cig in deroga sia revocato dalla regione, l'Inps deve procedere alla ripetizione delle somme erogate nei confronti dell'azienda e non dei lavoratori che le abbiano percepite a titolo di integrazione salariale. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
12/04/2011 Erogazione dell'indennità di mobilità per il lavoro intermittente |
Nel messaggio 25 marzo 2011, n. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
12/04/2011 Lavoro supplementare: limiti di svolgimento in accordo con il part time |
Il lavoro a tempo parziale consiste in un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato dallo svolgimento di attività per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore rispetto a quello normale ("full-time") previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
11/04/2011 Obbligazione contributiva e regime sanzionatorio per Rol e festività soppresse |
Secondo il Ministero del lavoro, con l'interpello 8 marzo 2011, n. 16, l'adempimento dell'obbligo contributivo relativo ai Rol e alle festività soppresse non può subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso. Il ministero risponde a così al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che richiedeva se la fruizione o monetizzazione di tali permessi, in presenza di un accordo o di una prassi aziendale condivisa in ordine all'accantonamento degli stessi per godimento o pagamento successivi rispetto alle scadenze stabilite dai Ccnl, possa far sorgere, comunque, in capo al datore di lavoro l'obbligazione contributiva con riferimento al termine stabilito nei contratti nazionali, nonché legittimare nei confronti del datore stesso la richiesta di adempimento del predetto obbligo, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative per tardiva od omessa registrazione delle relative scritturazioni sul libro unico del lavoro. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
11/04/2011 Ratifica del rinnovo del Ccnl Terziario Confcommercio |
In data 6 aprile 2011 è stato definitivamente siglato il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi, a seguito della consultazione delle Organizzazioni sindacali (Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, non sigla Filcams-Cgil) che hanno ratificato - con modifiche - l'ipotesi di accordo 26 febbraio 2011. Scarica le modifiche stabilite dalle parti in sede di ratifica. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
07/04/2011 Trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dello spettacolo con lavoro a progetto |
Con l'interpello 8 marzo 2011, n. 13, il Ministero del lavoro, risponde alla istanza presentata dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili in merito al trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di collaborazione a progetto. I lavoratori dello spettacolo devono iscriversi all'ENPALS, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e versare i contributi sia all'ENPALS che all'INPS (il primo ente assicura il solo trattamento di pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, il secondo per la contribuzione minore relative ai contributi di malattia e maternità).Gli artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione sono soggetti a contribuzione INPS solo per l'indennità economica di maternità. I collaboratori a progetto, infatti, non hanno l'obbligo di versare i contributi INPS per l'indennità di disoccupazione (Ds), per il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) nonché per la cassa unica assegni familiari (C.u.a.f.); tali contributi sono dovuti solo per il personale appartenente al settore dello spettacolo assunto con vincolo di subordinazione.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
06/04/2011 Il danno non è automatico se il demansionamento avviene per riorganizzazione |
Nella sentenza del 4 marzo 2011, n. 5237
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
05/04/2011 Colf e Badanti - Disoccupazione, mobilità e comunicazioni on line |
A partire dal 1º aprile 2011 le domande di disoccupazione ordinaria, di indennità di mobilità ordinaria e le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto domestico dovranno essere presentate all'Inps esclusivamente per via telematica. In particolare, la presentazione delle predette domande e comunicazioni dovrà avvenire per mezzo dei tre seguenti canali: - Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell'Istituto; - contact center integrato; - patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
04/04/2011 Rilascio del Durc - Aggiornamento del servizio sportello unico previdenziale |
Nelle circolari Inail 24 marzo 2011, n. 22 'Inps 28 marzo 2011, n. 59 viene comunicato la revisione dei servizi telematici per il rilascio del Durc, a partire dal 28 marzo 201. Nelle circolari vengono illustrate alcune disposizioni sull’utilizzo. Per l'utilizzo della nuova procedura, dal 28 marzo 2011, è disponibile un servizio di assistenza tecnica ed il modulo on-line di richiesta è raggiungibile dall'icona "Assistenza" nella home page del sito www.sportellounicoprevidenziale.it. E', inoltre, disponibile, sempre per gli aspetti di tipo tecnico, il servizio telefonico di "Contact center integrato Inps-Inail" al numero gratuito 803-164. Vedi dettaglio modalità.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
04/04/2011 Il buono lavoro integra la cassa integrazione guadagni: il vaucher è utilizzabile anche per i lavoratori part time |
Con il Decreto del Presedente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 marzo scorso, sono stati prorogati di altri 9 mesi alcune disposizioni legislative in materia di lavoro e ammortizzatori sociali i cui termini sarebbero decaduti entro il 31 marzo. Tra queste una tra le più importanti riguarda l’utilizzo, per tutto il 2011, dei vaucher integrativi in ogni contesto lavorativo, nel limite massimo di 3mila euro per anno solare. Il vaucher può essere utilizzato anche per i lavoratori part time. Queste disposizioni riguardano principalmente i percettori di Cassa Integrazione Guadagni o di sostegno al reddito. Inoltre viene prorogata per tutto l’anno la possibilità di utilizzare fondi per il finanziamento di trattamenti in deroga previsti in caso di sospensione del lavoro o per crisi aziendali a favore di lavori destinatari di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, con requisiti normali e o ridotti e apprendisti.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
31/3/2011 Invio telematico delle domande di maternità per lavoratrici autonome |
Novità per le modalità di presentazione della domanda di maternità da parte delle lavoratrici autonome. Nel messaggio 22 marzo 2011, n. 7196 l'Inps, comunica che è stato attivato, anche per le lavoratrici autonome iscritte alle diverse gestioni Inps (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali), il servizio web che consente l'invio on line delle domande di indennità di maternità in relazione ai vari eventi tutelati dalla normativa vigente (parto, interruzione di gravidanza, adozione/affidamento nazionale e adozione/affidamento preadottivo internazionale). Le lavoratrici autonome che optano per l'invio on line hanno l'onere di presentare alla struttura Inps competente, secondo le consuete modalità (allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale), la documentazione cartacea attestante i dati non autocertificabili necessari ai fini della liquidazione della prestazione richiesta. Dettagli
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
30/3/2011 Agrotecnici: integrazione intermediari abilitati per gli adempimenti Inps |
L'Inps, con il messaggio 15 marzo 2011, n. 6648, comunica che è necessario integrare il modello SC64, di cui all'allegato 4 della citata circolare, inserendo la categoria degli iscritti al Collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati e al Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati. Nel messaggio viene pubblicato la nuova versione del modello SC64, che annulla e sostituisce la precedente versione, che risulta comunque già disponibile nel sito internet dell'Inps, nella apposita sezione dedicata ai "Moduli". Dettaglio
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
30/3/2011 Obbligo contributivo per i lavoratori a progetto non residenti in Italia |
Nell'interpello 8 marzo 2011, n. 12, Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito agli obblighi contributivi per i collaboratori a progetto che non risiedono in Italia sulla base della richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro L’Ordine in particolare richiede se l'onere del versamento contributivo sia a carico del datore di lavoro o del collaboratore; se gli organi competenti dello Stato membro della UE possano agire direttamente nei confronti del committente italiano per i versamenti contributivi dovuti; se nell'ipotesi di lavoratore autonomo residente in uno Stato membro UE e tenuto al versamento contributivo presso l'Inps, il relativo obbligo ricada anche sul committente; se si possa stipulare un'apposita convenzione a livello centrale tra Inps e gli Enti competenti dello Stato membro UE per disciplinare le modalità di versamento dei contributi eventualmente dovuti da parte del committente italiano. Secondo la risposta del Ministero del lavoro l'onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti, ai sensi dell'art. 21 del regolamento di applicazione; - il recupero di contributi dovuti ad uno Stato membro può essere effettuato dall'istituzione corrispondente di altro Stato membro secondo le procedure seguite da quest'ultimo; nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato; la possibilità di stipulare convenzioni a livello centrale tra Inps e istituzioni competenti degli Stati membri rientra nelle valutazioni dell'Istituto e come tale non può formare oggetto di interpello. La materia in esame trova la sua disciplina giuridica nel regolamento CE di base n. 883/2004 (come modificato dal regolamento CE n. 988/2009) e nel regolamento CE di applicazione n. 987/2009 che, dal 1º maggio 2010, hanno sostituito i regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972, la cui applicazione è rimasta limitata ad alcune ipotesi determinate. Dettagli Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
30/3/2011 Invalidi civili "assoluti": si cumula il reddito del coniuge |
Ai fini del l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, nelle fasi di accertamento della sussistenza del requisiti reddituali (art.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
29/3/2011 Cassa integrazione guadagni straordinaria: fonamentale l'obbligo di comunicazione alle Organizzazioni sindacali |
Rimane imprescindibile e fondamentale l'obbligo del datore di lavoro di comunicare alle Organizzazione Sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da porre in Cassa integrazione e le modalità della rotazione tra gli stessi fin dal momento dell'apertura della procedura. Lo ribadisce Corte di Cassazione con la sentenza del 18 febbraio 2011, n. 4053, fornendo una chiara interpretazione delle norme che si sono succedute nel tempo in materia di Cigs('art. 1, comma
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
28/3/2011 Aziende agricole in stato calamitoso: elenchi nominativi per il 2010 per i braccianti agricoli |
L’Inps con la circolare 23 marzo 2011, n. 55 fornisce chiarimenti in relazione al riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori alle dipendenze di aziende agricole in stato calamitoso. Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato art. 1, comma 3, D.Lgs n. 102/2004. Per l'anno 2010, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. Quanto agli adempimenti a carico delle aziende, queste ultime devono dichiarare lo stato calamitoso, trasmettendo per via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati, la dichiarazione di calamità nella quale devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
25/3/2011 Riposi e lavoro straordinario dei dirigenti |
Il dirigente non ha diritto a percepire la retribuzione per i riposi e per lo straordinario in ragione della inapplicabilità della disciplina legale in materia di orario di lavoro, salvo il rispetto del c.d. principio di ragionevolezza. È questo il principio che in sintesi ha chiarito Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
25/3/2011 Indicazioni operative per il la trasmissione telematica dei certificati medici |
Il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del lavoro nella circolare congiunta 18 marzo 2011, n. 4, forniscono ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni sancite dal collegato lavoro, a proposito della trasmissione dei certificati di malattia mediante via telematica. La circolare mette in evidenza i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, che non dovranno più provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'Inps, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Vedi dettagli e modalità operative Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
24/3/2011 Pensioni professionisti: in arrivo decreto per aumentare il contributo integrativo |
La commissione Lavoro del Senato ha approvato, all'unanimità, gli emendamenti correttivi sul disegno di legge Lo Presti (S 2177): tale decreto consentirà alle Casse di previdenza dei professionisti, che calcolano le pensioni con il sistema contributivo, di elevare il contributo integrativo sul volume d'affari, fino al 5 per cento. Una parte delle entrate potrà essere accreditata sul conto previdenziale del professionista. Il contributo integrativo, che verrà pagato dal cliente in fattura, potrà andare ad arricchire il montante individuale ed elevare così la pensione degli iscritti delle Casse nate con il sistema di calcolo contributivo. Col passaggio della riforma (si aspetta l’approvazione alla Camera), categorie professionali quali agrotecnici, biologi, infermieri, periti agrari, periti industriali, agronomi e forestali, attuari, geologi, chimici e psicologi (e tutte le nuove casse istituite dal decreto legislativo 103/1996 ) potranno contare su un contributo più elevato sul volume d'affari, con la possibilità di "integrare" la dote dei contributi individuali. L'esigenza di pensioni dignitose si pone anche per le "vecchie" casse che hanno scelto il contributivo, quelle dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Una delibera dell'ente dei dottori commercialisti, in attesa di approvazione da parte dei ministeri del Lavoro e dell'Economia, propone di collegare l'aumento dell'integrativo, accreditato in parte sui conti individuali dei giovani, al versamento di un contributo soggettivo più elevato rispetto alla quota minima (ferma al 10%). Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
24/3/2011 Rinnovo del Ccnl settore Terziario e Confesercenti |
Il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi è stato rinnovato con l'ipotesi di accordo 15 marzo 2011, Confesercenti con Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil (non sigla Filcams-Cgil). L'ipotesi di accordodecorre dal 1º gennaio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013. Vengono individuati i due macro settori merceologici del "Commercio" e dei "Servizi". Il settore Commercio comprende le attività di: dettaglio/ingrosso tradizionale, distribuzione moderna ed organizzata, importazione, commercializzazione e assistenza veicoli, ausiliari del commercio e commercio con l'estero. Il settore Servizi comprende le attività di, information and communication technology (ICT), servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone, ausiliari dei servizi. Vedi dettagli. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
24/3/2011 Rinnovo del Ccnl settore Terziario e Confesercenti |
Il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi è stato rinnovato con l'ipotesi di accordo 15 marzo 2011, Confesercenti con Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil (non sigla Filcams-Cgil). L'ipotesi di accordodecorre dal 1º gennaio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013. Vengono individuati i due macro settori merceologici del "Commercio" e dei "Servizi". Il settore Commercio comprende le attività di: dettaglio/ingrosso tradizionale, distribuzione moderna ed organizzata, importazione, commercializzazione e assistenza veicoli, ausiliari del commercio e commercio con l'estero. Il settore Servizi comprende le attività di, information and communication technology (ICT), servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone, ausiliari dei servizi. Vedi dettagli. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
24/3/2011 Lavoratori extracomunitari stagionali: autorizzato l’ingresso di 60.000 unità e definite ripartizioni territoriali |
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2011, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2011. L’art
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
23/3/2011 Applicazione ai cittadini extracomunitari dei sistemi di sicurezza sociale UE |
L’Inps, nella circolare 15 marzo 2011, n. 51, rende noto quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1231/2010, in vigore dal 1º gennaio 2011 per gli Stati membri dell'Unione europea. I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini dei paesi terzi, ai loro familiari e superstiti residenti legalmente in uno Stato membro. Il regolamento (UE) n. 1231/2010, tuttavia, non conferisce alle persone con cittadinanza extracomunitaria il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all'accesso al mercato del lavoro di tale Stato. Di conseguenza, la sua applicazione non pregiudica il diritto di ogni singolo Stato a non concedere, ritirare o non rinnovare un permesso di ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro. Il regolamento (CE) n. 859/2003, in vigore dal 1º giugno 2003, che ha esteso le disposizioni del regolamento CEE n. 1408/1971 e del regolamento CEE n. 574/1972 ai cittadini dei paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità, è abrogato tra gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) n. 1231/2010. Dettagli Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
18/3/2011 INPS: chiarimenti sull’iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane. |
Secondo la circolare INPS 11 marzo 2011, n. 47, dal 1º gennaio 2010 gli atti e i provvedimenti emessi in relazione alla modifica di uno stato di fatto o di diritto dei soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, diventano inopponibili all'Istituto decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti. La norma in questione (43 della legge n. 183/201- collegato lavoro) riguarda le delibere adottate dalle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero dagli altri soggetti obbligati alla tenuta dell'albo in base alla legislazione regionale. Quindi dal 1º gennaio 2010 le modifiche potranno essere fatte valere nei confronti dell'Istituto esclusivamente qualora la delibera stessa sia comunicata entro i tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti; mentre, una volta decorso tale termine, le determinazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato non potranno avere valore vincolante nei riguardi dell’IPNS o relativamente alla sussistenza dell'obbligo contributivo alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali. Vedi dettaglio. Vedi dettaglio Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
16/3/2011 INPS: Nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie dei lavoratori domestici |
Dal 1º aprile 2011, la presentazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico avverrà esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: - WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell'Istituto; - Contact Center Multicanale - numero verde 803164; - Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti agli stessi. Lo comunica l'Inps, nella circolare n. 49 dell'11 marzo 2011. I modelli cartacei SC38 COLD ASS, e SC39 COLD VAR sono validi solo fino al 31 marzo 2011 e potranno essere presentati direttamente o inviati per posta (fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o del servizio corriere utilizzato). Vedi dettaglio Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
16/3/2011 Cumulabilità dei benefici contributivi in caso di assunzione di lavoratori in mobilità |
Il Ministero del lavoro risponde al quesito posto dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro con l'interpello 8 marzo 2011, n. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
15/3/2011 Part-time in edilizia: chiarimenti sul rilascio del Durc |
Con l'interpello n. 8 del 3 marzo 2011, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito inerente la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 61/2000, per sapere se il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto, ai sensi del richiamato articolo, possa determinare il mancato rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). In particolare, in riferimento al Ccnl edilizia-industria, firmato il 18 giugno 2008, art 78 che stabilisce che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, o almeno un operaio a tempo parziale (laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa), ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
15/3/2011 Rinnovo della parte economica per pesca marittima e imprese cooperative della pesca |
Con il verbale di accordo 9 marzo 2011, Agci-Agrital, Lega pesca, Federcoopesca-Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca hanno rinnovato la parte economica del c.c.n.l. per il personale dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura. Per l’una tantum, ai lavoratori in forza al 9 marzo 2011verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari ad € 150,00 uguale per tutti. La corresponsione avverrà unitamente alla retribuzione di marzo 2011. La somma forfettaria è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi comprensiva degli stessi. Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza marzo 2011 e ottobre 2011, i nuovi importi mensili della retribuzione sono i seguenti:
dal 1.3.2011 dal 1.10.2011 Q 1.919,65 1.980,40 1 1.801,15 1.858,15 2 1.658,96 1.711,46 3 1.528,61 1.576,99 4 1.421,96 1.466,96 5 1.350,87 1.393,62 6 1.291,62 1.332,49 7 1.184,97 1.222,47 Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
11/3/2011 Agenzia delle entrate: comunicazione sopra le 3.600 solo per le transazioni in contanti |
L’Agenzia delle Entrate ribadisce l’obbligo da parte delle aziende di effettuare la comunicazione per le transazioni in contanti superiori a 3.600 euro. Da queste tipologie di transazioni dovrebbero essere escluse infatti quelle legate alle transazioni con moneta elettronica o altro mezzo di pagamento già tracciato. L'attenzione si sposta così sulle transazioni in contanti, evitando di appesantire il lavoro di commercianti e uffici tributari con dati-fotocopia e registrazioni doppie. La possibilità di un intervento in questo senso è stato annunciata il 10 marzo dal direttore delle Entrate Attilio Befera: “Stiamo valutando di escludere la comunicazione dei dati fiscali per chi effettua gli acquisti con carte di credito e di debito che sono già tracciate, quindi conservando l'obbligo solo per chi paga in contanti”. Il direttore ha poi spiegato che l'alleggerimento delle comunicazioni per i contribuenti potrebbe avvenire attraverso una modifica normativa che l'Agenzia intende proporre, anche tenendo conto del fatto che queste operazioni rappresentano il 4,5% del totale. A questo proposito già a Telefisco 2011 il direttore dell'Agenzia aveva fatto presente che l'obbligo di tracciare le spese, alla fine, avrebbe finito per aggiungere, a quanto già dichiarato dal fisco, soltanto le transazioni in contanti.
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
10/3/2011 Differimento termini imprese autotrasporto per autoliquidazione 2010-2011 |
Inail con la nota 3 marzo 2011, n. 1749, rende noto che a seguito della conversione, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2011, n. 10, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto milleproroghe) il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Tale differimento al 16 giugno 2011 riguarda solamente il versamento dei premi assicurativi dovuti per l'autoliquidazione 2010/2011 da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, mentre restano fermi i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni fissati al 16 febbraio e, per le imprese che si avvalgono delle modalità telematiche, al 16 marzo. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
9/3/2011 Adesione ai fondi di formazione interprofessionali da parte di datori di lavoro non aderente al Ccnl |
Nell'interpello 3 marzo 2011, n. 7 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito agli effetti derivanti dall'adesione ad un Fondo interprofessionale (ex art. 118 legge n. 388/2000) da parte di un datore di lavoro che non aderisce al contratto collettivo nazionale nel quale viene tuttavia prevista l’adesione a un fondo stesso. Il Ministro ribadisce in particolare che l'adesione ai Fondi interprofessionali attiene alla parte obbligatoria del contratto collettivo, in quanto le relative clausole sono destinate ad impegnare esclusivamente le parti contraenti e l'applicazione di tali clausole - per il principio della libertà sindacale ex art. 39, Cost. (in particolare la c.d. libertà negativa) - non implica automaticamente l'estensione di tutte le altre clausole di natura obbligatoria. Vedi dettaglio. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
9/3/2011 Accredito contributivo per i collaboratori coordinati a progetto |
In riferimento alla tutela del reddito per i collaboratori coordinati a progetto, l'Inps nel messaggio n. 4357 del 22 febbraio 2011, pone attenzione sul momento in cui si deve ritenere soddisfatto il requisito dell'accredito contributivo nelle ipotesi di "fine lavoro" che si verificano nel 2011. Per le attività di monocommittenza, il requisito dell'accredito contributivo di almeno una mensilità deve essere soddisfatto nell'anno di riferimento 2011, mentre il requisito dell'accredito contributivo di almeno tre mensilità deve essere posseduto nell'anno 2010. I dati richiesti per consentire un monitoraggio delle domande inerenti la prestazione in oggetto verranno inviate dalle strutture regionali alla Direzione centrale. Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
8/3/2011 Lavoratori extracomunitari stagionali e altre categorie - Flussi 2011 |
Con la circolare n. 755 del Ministero del lavoro e la n. 1602 del Ministero dell'interno si comunica la registrazione, presso
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
8/3/2011 Entro il 31 marzo va presentata domanda per la riduzione delle sanzioni dei coadiutori farmacisti |
Con il messaggio n. 3605 dell'11 febbraio 2011, l’Inps ribadisce che i familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all'albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali, devono versare i contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali. Vedi dettaglio.
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
4/3/2011 Inail: incidenti mortali in calo nel 2010. La cultura della sicurezza del lavoro funziona. |
Per il 2010 confermato un calo sostanziale nelle stime degli incidenti mortali e degli infortuni sul lavoro. Il 4 marzo Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
4/3/2011 Contributi alle imprese per assunzioni |
Per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti“svantaggiati, molto svantaggiati o disabili”
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
4/3/2011 Compensazioni vietate per chi ha debiti fiscali |
Dal 1° gennaio 2011, la compensazione di crediti fiscali e contributivi per il pagamento di imposte e contributi con modello F24 è vietata se, per debiti erariali superiori a 1.500 Euro, vi sono cartelle esattoriali per imposte e tasse, scadute e non pagate. Qualora non vi siano situazioni di irregolarità, ai sensi del DL 78/2010, il pagamento di imposte e tasse arretrate richieste tramite cartella esattoriale, può essere effettuato attraverso la compensazione di crediti relativi alle imposte Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
2/3/2011 Criteri di valutazione dell'elemento soggettivo ed oggettivo per il licenziamento di giusta causa |
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
Aggiornamenti contribuzione Inps per l'anno 2011 |
Nella circolare 22 febbraio 2011, n. Scarica tutti i riferimenti tabellari Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
25/2/2011: Festività del 17 marzo: applicati effetti economici e istituti giuridici del 4 novembre |
Il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 dispone limitatamente al 2011, il giorno 17 marzo quale giorno festivo per la ricorrenza del 150º anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. Per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre verranno applicati alla gesta del 17 marzo Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
25/2/2011: Distaccamento temporaneo trilaterlale: scongiura il licenziamento ma occorre l’accordo sindacale |
Occorre un accordo sindacale a sigla della pattuizione di un distacco temporaneo che può essere stabilito tra l’azienda distaccante, il lavoratore distaccato e l’azienda distaccataria. Questo nuovo istituto di mobilità lavorativa è oggi assai richiesto dalle imprese (siano aziende, professionisti o enti pubblici) come strumento di flessibilità per fronteggiare momenti di crisi o semplicemente adottare forme elastiche di organizzazione del lavoro in alternativa agli ammortizzatori sociali o al licenziamento. La possibilità del distacco è espressione tipica dei poteri direttivi dell'imprenditore in accordo con dei presupposti necessari quali l'interesse dell'impresa distaccante, la temporaneità e la non definitività del distacco (temporizzazione prestabilita), il permanere in capo al datore di lavoro distaccante della titolarità del rapporto di lavoro e del potere di determinare la cessazione del distacco. La legittimità viene data dalle esigenze produttive dell’azienda purché non coincidano con quello della mera somministrazione del lavoro. Altri requisiti di base dell’istituto: l’eventuale mutamento di mansioni durante il distacco deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato; il distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo in favore del lavoratore (gestione ferie, permessi) e degli adempimenti correlati (elaborazione del Lul, denuncia mensile Uniemens, rilascio del Cud); l’utilizzo dell’istituto deve essere comunicato entro 5 giorni con il modello Unilav; Riferimenti giuridici: Ministero del Lavoro, interpello n. 1/2011 Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
24/2/2011: Crediti fiscali e compensazione di debiti iscritti a ruolo |
Il decreto ministeriale 10 febbraio 2011 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011) consente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione di crediti della stessa natura (art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010). Dal 1º gennaio 2011, la compensazione dei crediti d'imposta è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza di questo divieto si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione, comunque, non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. La compensazione dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali con crediti relativi alle medesime imposte avviene attraverso il sistema del versamento unificato, mediante la presentazione del modello F24 |
23/2/2011: Riduzione premi Inail per gli artigiani |
Il decreto ministeriale 2 dicembre 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011), ha stabilito le misure di riduzione dei premi Inail spettante alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi assicurativi dovuti per gli anni dal 2008 al 2010: - 2% per l'anno 2008; - 1,88% per l'anno 2009; - 2,10% per l'anno 2010. L'Inail, con la circolare n. 16 del 15 febbraio 2011, fornisce le istruzioni operative per il recupero delle riduzioni per il suddetto triennio, precisando che la riduzione verrà applicata d'ufficio. Il biennio di riferimento è quello che precede la singola annualità a cui si riferisce il premio dovuto a titolo di regolazione e che vengono considerati solo gli infortuni denunciati nel biennio di riferimento. Non si tiene conto degli infortuni in franchigia e "in itinere". La riduzione non si applica ai premi evasi e ai premi calcolati d'ufficio dall'Istituto ex art. 28, comma 8, D.P.R. n. 1124/1965 (in assenza di presentazione della dichiarazione annuale delle retribuzioni); alle posizioni assicurative territoriali per le quali il biennio di osservazione ai fini del requisito dell'assenza di infortuni non è completo. Presupposto di base è la regolarità degli obblighi contributivi. Vedi dettagli per il triennio di riferimento.
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
22/2/2011 Riduzione del premio Inail a seguito della adozione di misure di sicurezza |
Il decreto ministeriale 3 dicembre 2010, modifica nella sostanza il regolamento sulle tariffe dei premi disposto dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, a proposito del tasso medio di tariffa Inail per interventi effettuati dall'azienda e finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro La riduzione riconosciuta è operativa dall'anno in corso alla data di presentazione della domanda, e si riferisce agli interventi migliorativi effettuati nel 2010. Tale riduzione è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'Inail può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa. Per ottenere la riduzione, il datore di lavoro deve presentare una specifica istanza contenente tutti gli elementi entro il 28 febbrraio dell’anno in corso. Il provvedimento di riduzione, adottato con motivazione, è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata A/R entro 120 giorni dalla data della domanda. Vedi dettaglio
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
16/2/2011 Fondi di solidarietà - Contribuzione INPS |
L'Inps nella circolare n. 26 dell'8 febbraio Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
22/2/2011 Formazione dell’avviso di addebito a seguito di accertamento ispettivo |
Nel messaggio 16 febbraio 2011, n.
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
18/2/2011 Detassazione per gli incrementi di produttività |
Nella circolare del 14 febbraio 2011, n. 3/E l'Agenzia delle Entrate, insieme al il Ministero del lavoro, fornisce chiarimenti in merito all'imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività erogati ai dipendenti. Per il periodo d'imposta Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
16/2/2011 Fondi di solidarietà - Contribuzione INPS |
L'Inps nella circolare n. 26 dell'8 febbraio Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
15/2/2011 Sgravi contributivi contrattazione secondo livello Enpals |
L'Enpals fornisce le istruzioni per svolgere gli adempimenti finalizzati alla fruizione degli sgravi contributivi ex lege n. 247/2007 al posto della decontribuzione dei premi di risultato, per dei datori di lavoro autorizzati dall'Inps al godimento del beneficio. Vedi dettaglio modalità su circolare Enpals n. 5 del 3 febbraio 2011.
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
15/2/2011 Uso del canale telematico per i ricorsi all'Inps |
Nella circolare 10 febbraio 2011, n. 32 l'Inps comunica che dal 21 febbraio 2011 le istanze di ricorso amministrativo per le ipotesi che rientrano nella previsione dell'art. 443 cod. proc. civ., dovranno essere presentati attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico: 1) direttamente dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell'Istituto e successivamente ai servizi online; 2) tramite gli enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Inps sempre attraverso i servizi telematici dell'Istituto, da loro utilizzati. Sul sito dell’INPS è già disponibile la procedura "Ricorsi On Line" (in breve "RiOL") disponibile nell'area dedicata ai servizi online, insieme al manuale di riferimento per l'applicazione. È comunque previsto un periodo transitorio di 60 giorni durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione dei ricorsi. Al termine del periodo transitorio l'impiego del canale telematico diventerà esclusivo. Vedi dettagli Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
14/2/2011 Primi effetti del collegato lavoro sui contratti a termine |
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
11/2/2011 CED possono operare solo se hanno all’interno un professionista abilitato: l’Inps identifica gli intermediari abilitati per gli adempimenti telematici |
L’Inps comunica con la circolare 8 febbraio 2011, n. 28, l'Inps individua i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti elencati all'art. 1, comma 1, della legge n. 12/1979 sono abilitati ad operare con identificazione personale, sulla base dell'interscambio di informazioni con gli albi nazionali di riferimento, con cui sono già vigenti, o in fase di stipula, convenzioni. Per quanto riguarda i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese (art. 1, comma 4, della legge 12/1979), è predisposta, sulla base dell'identificazione operata dalle relative associazioni nazionali, una profilazione di struttura, alla cui abilitazione saranno quindi associati uno o più soggetti responsabili. In pratica solo i professionisti abilitati ad operare ed i responsabili di struttura, identificati nel modo sopra descritto, potranno accedere ai servizi on line dell'Inps previa autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o PIN rilasciato dall'Istituto stesso. I Ced (Centri elaborazione dati) devono avere all’interno un soggetto abilitato ai sensi della legge 12/1979, legge che esclude al tempo stesso i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili, che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. Possono inoltre provvedere i datori di lavoro che abbiano già richiesto l'abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali e che risultano essere inseriti tra i soggetti collegati all'azienda possono adempiere in prima persona o per il tramite di propri dipendenti delegati alla cura degli adempimenti nei confronti dell'Inps utilizzando le istruzioni sul PIN (vedi circolare n. 32/2004). I datori possono delegare uno o più lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Inps, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS, l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Gruppi di imprese (art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003) prevede delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate. La capogruppo può delegare gli adempimenti una qualsiasi società del medesimo gruppo, rimanendone tuttavia sempre direttamente responsabile. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.C.p.S. n. 1577/1947, possono svolgere gli adempimenti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Scarica dettaglio Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
11/2/2011 Aliquote contributive 2011 per gestione separata |
L'Inps comunica con la circolare n. 30 del 9 febbraio 2011 la misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1º gennaio 2011 per gli iscritti alla Gestione separata. Si registra un graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata fino all'anno 2010: ciò avviene ai sensi dell'art. 1, comma 79 della legge n. 247/2007 che determina inoltre un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell'aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (ovvero la legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10. Dunque nulla è innovato rispetto alle aliquote vigenti nel 2010. Le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l'anno 2011, sono complessivamente pari a: - 26,72% (26,00% aliquota Ivs più 0,72% aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; - 17,00%, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Vedi dettaglio
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
10/2/2011 Rinnovo del C.c.n.l. recapito telegrammi ed espressi |
Iscriviti alla nostra newsletter
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
ENPAIA: Obblighi contributivi e previdenziali per le aziende agricole per anno 2011 |
L'Enpaia comunica con la circolare 25 gennaio 2011, n. 1 gli obblighi contributivi e previdenziali a carico delle aziende agricole per l'anno 2011. L’ente richiede inoltre alle aziende di a tenere aggiornati sia gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata che quelli della sede legale e di corrispondenza aggiornando i dati attraverso il sito internet dell'Enpaia, nei "dati azienda" e procedere alle variazioni mediante "modifica dati", oppure inviando una mail a "contatta Enpaia" con l'indirizzo da inserire o da modificare. Scarica dettaglio
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
9/2/2011 Cittadini rumeni e bulgari: modalità di accesso al lavoro |
Con lettere circolari del 31 gennaio 2011, n. 707 e n. 288 il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro confermano, anche per l'anno 2011, il regime transitorio già adottato dal nostro paese negli anni precedenti in materia di accesso al lavoro subordinato per i lavoratori rumeni e bulgari. Questo regime non viene applicato per i settori agricoltura e turismo alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed alimentare qualificato, lavoro stagionale. Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la presentazione di richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, tramite spedizione postale, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito del Ministero dell'interno.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
9/2/2011 Ripartizione quote dei lavoratori extracomunitari non stagionali |
Il Ministero del lavoro con la lettera circolare 1º febbraio 2011, n. 377 comunica la prima attribuzione, per ciascuna provincia, delle quote di lavoro subordinato non stagionale per le nazionalità privilegiate di lavoratori extracomunitari. L'ulteriore attribuzione di quote a livello provinciale per le comunità privilegiate e per l'assistenza familiare sarà effettuata entro il 15 febbraio. La ripartizione si basa sui dati forniti dal Ministero dell'interno in seguito allo svolgimento del primo giorno valido per la presentazione delle domande (31 gennaio 2011) ed entro il 3 febbraio per la ripartizione di una quota minima di lavoro domestico.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
8/2/2011 Rinnovo del C.c.n.l. Scuole private - Laiche |
Aninsei, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal hanno siglato l’accordo per il rinnovo del contratto del c.c.n.l. per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali, in data 1º febbraio
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
8/2/2011 Inps: Importi massimi per il 2011 degli ammortizzatori sociali |
I nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e l'importo mensile dell'assegno per attività socialmente utili per l'anno 2011, sono stati comunicati dall’Inps nella circolare n. 25 del 4 febbraio 2011. Secondo l'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007 gli aumenti (dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto), con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno, sono determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Vedi dettaglio importi 2011
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
7/2/2011 17 marzo 2011: sarà festa nazionale |
I 17 marzo 2011 sarà festa nazionale. La festa, che avrà luogo solamente quest'anno, celebra l'anniversario della proclamazione del regno d'Italia (17 marzo 1861) a opera di Re Vittorio Emanuele, nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dalla nascita del nostro paese. Uffici e scuole rimarranno chiusi.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
7/2/2011 Lavoro distaccato: chiarimenti del Ministero del Lavoro |
Con l'interpello 2 febbraio 2011, n. 1 il Ministero del Lavoro interpreta l'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del distacco e chiarisce la legittimità del suo utilizzo nell'ipotesi in cui il lavoratore distaccato svolga la propria attività in luogo diverso dalla sede del distaccatario. Il distacco non determina il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione ma effettua una modifica delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro. Il distaccante resta dunque l'unico titolare del rapporto di lavoro, trattandosi di una vicenda "interna" allo stesso. Ll'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, fissa dei criteri per il per il legittimo ricorso al distaccoo: - l'interesse produttivo del distaccante (anche di carattere non economico, non deve coincidere con l'interesse alla mera somministrazione di lavoro, deve essere interesse specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa); - la temporaneità del distacco ( è necessaria una puntuale individuazione delle finalità perseguite con il distacco); - lo svolgimento di una determinata attività lavorativa (il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante. Scarica dettaglio
Iscriviti alla nostra newsletter
|
7/2/2011 Licenziamento ritorsivo: la tutela reale è garantito dall'art. 18, L. n. 300/1970 |
Iscriviti alla nostra newsletter
|
4/2/2011 Trasmissione telematica certificati di malattia |
Con la circolare n. 21 del 31 gennaio
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
4/2/2011 Imponibile contributivo - Anno 2011 |
Con la circolare 1º febbraio 2011, n. Iscriviti alla nostra newsletter
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
Imponibile contributivo - Anno 2011 |
Con la circolare 1º febbraio 2011, n.
Iscriviti alla nostra newsletter
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
L’inps attiva il numero verde Contact Centre per i certificati di malattia on-line |
Dal 2 febbraio 2011 l’inps ha attivato il servizio di Contact Centre per la presentazione dei certificati di malattia on line. Il Numero Verde, specifico per i medici, 800 180 919 è in affiancamento ai servizi forniti dal "Sac" (Sistema di accesso centralizzato). Il numero verde, con gestione tramite rete intelligente delle chiamate e smistamento del traffico verso gli operatori del contact centre, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.
Iscriviti alla nostra newsletter
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
4/2/2011 Sulla sicurezza del lavoro, il privato committente è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore |
Iscriviti alla nostra newsletter
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
4/2/2011 Assunzione di disoccupati: agevolazioni contributive |
Nella circolare 31 gennaio 2011, n. 22 l’Inps fornisce le istruzioni per usufruire degli incentivi previsti dall'art. 2, commi 134, 135 e 151 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010) connessi all'assunzione di lavoratori disoccupati. Le disposizioni riguardano in particolare: 1) l'assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, con di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo, della disposizione citata). L'incentivo si applica quando non ricorrono le condizioni per la fruizione diretta dei benefici contributivi di cui alla legge n. 223/1991; 2) l'assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, secondo periodo, della disposizione citata); 3) l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata). Questi ultimi incentivi sono cumulabili con quelli sopra indicati sopra, se ne ricorrono tutti i corrispondenti presupposti di legge. Le istanze per la richiesta dei benefici possono essere accolte nei limiti delle risorse stanziate. La fruizione degli incentivi è subordinata alla condizione che il datore di lavoro sia in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi; osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'inoltro dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2011. Scarica dettaglio.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
3/2/2011 Lavoratori domestici Contributi INPS 2011 |
Con la circolare n. 23 del 1º febbraio 2011 lnps, comunica i nuovi importi dei contributi 2011 da versare per i lavoratori domestici. Le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti sono state determinate in relazione alla variazione in percentuale dell'indice dei prezzi al consumo (famiglie degli operai e degli impiegati) nel periodo gennaio/dicembre 2009 e nel periodo gennaio/dicembre 2010 (risultante l'1,6%). A decorrere dal 1º gennaio
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come…
|
3/2/2011 Contributi Enpals per l'anno 2011 |
L’'Enpals nella circolare del 31 gennaio 2011 rende noti gli importi validi per il 2011 relativi al minimale ed al massimale di retribuzione imponibile, al contributo di solidarietà ed all'aliquota aggiuntiva dell'1%. Scarica dettaglio
Iscriviti alla nostra newsletter
|
2/2/2011 Rinnovo della parte normativa settore autotrasporto merci e logistica |
Con l'accordo del 26 gennaio 2010 le Organizzazioni sindacali le associazioni sindacali di categoria (Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Federspedi, Fedit, Fisi, Confetra, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Legacoop servizi, AGCI Produzione e servizi di lavoro, Anita, Fita-Cna, Trasportounito Fiap-Unimpresa, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) hanno provveduto al riordino della parte normativa del contratto Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, a seguito del riordino economico. La scadenza è fissata per il 31 gennaio2012. Scarica dettaglio. Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga? Clicca qui e scopri come… |
2/2/2011 Prospetto informativo lavoratori disabili: proroga al 15/2/2011 |
Con la nota protocollo n 627/2011 il Ministero del Lavoro ha comunicato il 31 gennaio la proroga al 15 febbraio per la presentazione del prospetto informativo sui lavoratori disabili, in seguito alle modifiche disciplinari apportate dal Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010. Nel modello unico va indicato il numero complessivo di lavoratori dipendenti, il numero e il nominativo di lavoratori computabili nella quota di riserva, eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per questa categoria di lavoratori. Tale adempimento riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti alla base di computo. La sanzioni amministrativa per il mancato adempimento ammonta a 635,11 Euro + 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga? Clicca qui e scopri come… |
2/2/2011 Novità nella gestione per C.i.g. e disoccupazione con requisiti ridotti nel modello UniEmens |
Con la circolare 28 gennaio 2011, n. 13, l’Inps dispone la nuova procedura Uniemens per la gestione della C.i.g. (Cassa Integrazione guadagni). Le principali novità riguardano il passaggio da un sistema di denuncia delle informazioni a posteriori a una denuncia corrente (anche in relazione ad eventi che precedono l'autorizzazione) e l'uniformità delle informazioni relative alla denuncia dei periodi di riduzione o sospensione (a prescindere dal fatto che vi sia anticipazione da parte o pagamento diretto da parte dell'Inps). Ciò permette alle aziende di gestire le denunce contributive del lavoratore in maniera coerente con l'elaborazione dei cedolini paga e con le scritture sul libro unico del lavoro, nonché di effettuare le comunicazioni dei dati retributivi dei lavoratori, finalizzate al calcolo della prestazione a pagamento diretto dall'Inps, utilizzando il mezzo già in uso per le altre comunicazioni ed in maniera del tutto identica a quanto si fa nel caso di anticipazione da parte del datore di lavoro (c.d. C.i.g. a conguaglio). Dal punto di vista gestionale le aziende otterranno: una migliore programmazione delle risorse, in relazione all'effettivo utilizzo piuttosto che sulla base delle ore autorizzate, un migliore monitoraggio dei costi, a livello individuale, una migliore identificazione, anche in caso di C.i.g. "a conguaglio", dei lavoratori beneficiari. Dettagli operativi: scarica circolare Inps circ. 28 gennaio 2011, n. 13. |
1/2/2011 Verifiche INPS sulla copertura contributiva per il triennio 2005/2008 |
Partono i controlli dell’Inps per il periodo 2005/2008 per verificare l’effettiva presentazione del modello DM10 con la dichiarazione Emens, per verificare ossia la denuncia contributiva in accordo con la presenza di dipendenti. Le aziende che non saranno trovate in regola riceveranno un avviso bonario dall’INPS, avendo 30 giorni di tempo per pagare i contributi omessi, maggiorati di sanzioni e interessi ed evitare emissione di nuovo addebito con recupero coattivo tramite Equitalia. Tale situazione di inregolarità non consentirà il rilascio del Durc. |
31/1/2011 Previdenza: I soci amministratori sono tenuti alla doppia iscrizione |
L’articolo 12 della legge 122/2010 stabilisce che il socio amministratore di una srl che svolge l’attività di amministrazione è tenuto alla doppia iscrizione alla gestione separata e alla “gestione commercianti”. Per le srl commerciali è iscrivibile il socio che, indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo personale, continuativo e prevvalente l’attività dell’oggetto sociale, anche solo per la parte organizzativa e gestionale. L’amministratore che non svolge l’attività e iscritto alla gestione separata come collaboratore se percepisce un compenso come amministratore. Se svolge anche l’attività, ha obbligo della doppia iscrizione. L’Inps ha sempre affermato l’esistenza delle due iscrizioni in maniera non illegittima, sulla base del comma 208 dell’articolo 1, legge 662/1996: l’obbligo contributivo nei confronti della gestione separata, in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, o professionista, può coesistere con l’iscrizione ad altre gestioni, sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi. Dato che la legge no subordina tale iscrizione al requisito che l’attività di collaborazione sia prevalente rispetto ad altre. Al contrario, la prevalenza e l’abitualità dell’attività viene impostata dalla legge per l’iscrizione i alle gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, per cui in caso di doppia attività, se il lavoro prevalente fosse quello di collaborazione, non potrebbe configurarsi l’obbligo di iscrizione in una delle predette gestioni di lavoratori autonomi.
Iscriviti alla nostra newsletter
|
31/1/2011 Permessi per l'assistenza ai disabili - Precisazioni operative |
L'Inps, con il messaggio 25 gennaio 2011, n. 1740, fornisce precisazioni di sulla circolare n. 155/2010 con la quale l'Istituto ha illustrato le modifiche apportate dall'art. 24 della legge n. 183/2010 alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità. Può fruire dei permessi per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, quest'ultima deve far pervenire all'Inps la dichiarazione da cui risulti la scelta del lavoratore beneficiario dei permessi. Se in precedenza i permessi erano fruiti, alternativamente, da un altro lavoratore, a quest'ultimo l'Inps invierà il provvedimento di cessazione/reiezione con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010. Per le patologie invalidanti, l'Istituto chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei permessi, deve allegare in busta chiusa indirizzata al centro medico legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa. Alla luce della nuova disciplina, l'Inps ribadisce, pertanto, che gli uffici devono riesaminare le domande pervenute da parenti ed affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonchè quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.
Iscriviti alla nostra newsletter |
28/1/2011 Metalmeccanica - Aziende industriali - Accordo sull'assistenza sanitaria |
Con l'accordo 17 gennaio 2011, Federmeccanica, Assistal con Fim-Cisl e Uilm-Uil, (non firma Fiom-Cgil) hanno stabilito di attivare un sistema di assistenza sanitaria integrativa per il settore, finanziato dalla contribuzione già destinata al Fondo di sostegno. Con successivo accordo saranno definiti gli aspetti costitutivi ed organizzativi. Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa sarà operativo dal 1º gennaio 2012 e le prestazioni a favore dei lavoratori decorreranno dal 1º gennaio 2013. La contribuzione sarà di € 24 annui a carico azienda per ogni lavoratore in forza al 31 dicembre di ogni anno (per gli anni 2011 e 2012. Il versamento avverrà rispettivamente a gennaio 2012 ed a gennaio 2013. Dal 1º gennaio 2013: € 2 mensili a carico azienda per ogni lavoratore iscritto ed € 1 mensili a carico del lavoratore iscritto. Le aziende in cui fosse già attiva al 31 dicembre 2012 un'assistenza sanitaria, potranno armonizzarla con le suddette contribuzioni. Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga on line? Clicca qui e scopri come… |
27/1/2011 Collaboratori familiari - Lavoro domestico - Nuovi minimi dal 1º gennaio 2011 |
Con il verbale di accordo 21 gennaio 2011,
Iscriviti alla nostra newsletter |
26/1/2011 Proroga del termine per la presentazione delle istanze ex art. 24, D.M. 12 dicembre 2000 |
L'Inail comunica che è prorogata la data di presentazione delle istanze per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, art. 24 delle Modalità di applicazione delle tariffe), conseguentemente alle sollecitazioni pervenute da tutte le parti sociali e all'ordine del giorno del Civ del 19 gennaio u.s., che richiedono di tenere conto subito delle novità. Sostanziali modifiche saranno apportate con un decreto ministeriale di prossima emanazione, che riscrive il testo dell'art. 24 MAT a favore soprattutto delle piccole imprese. L l'istanza (sia quella cartacea che quella presentata per via telematica) può essere presentata, entro il 28 febbraio, per effetto della suddetta proroga, dalle aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti
Iscriviti alla nostra newsletter |
26/1/2011 Rateazioni amministrative dei crediti Inps - Nuove modalità di gestione |
L'Inps, comunica che l'entrata in vigore dal 1º gennaio 2011 del nuovo sistema di riscossione dei crediti attraverso l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo ha comportato la necessità di rivedere le modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa. Il piano di ammortamento che regola l'estinzione in forma rateale del debito non sarà più trasferito ad Equitalia con le procedure adottate fino al 31 dicembre 2010. Il versamento delle rate accordate nel predetto piano di ammortamento deve avvenire con l'utilizzo del modello F24. I nuovi codici delle causali che dovranno essere utilizzati dai contribuenti per il versamento di tutte le rate concesse. In particolare: Datori di lavoro tenuti alla denuncia ( UniEMens RC01 - crediti non cedutiDMDD - crediti ceduti). Lavoratori autonomi artigiani (AD - crediti ceduti e non ceduti ), Lavoratori autonomi commercianti (CD - crediti ceduti e non ceduti (Datori di lavoro agricoli e PC/CF) , DLAS - crediti ceduti e non ceduti, Lavoratori autonomi agricoli (DLAA - crediti ceduti e non ceduti) , Committenti ed altri iscritti alla Gestione separata (COC - crediti non ceduti), Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (POC - crediti non ceduti ). Con successivo messaggio, l'Inps provvederà a comunicare la sostituzione dei codici già in uso "RC01", "COC" e "POC" con nuovi codici causale che consentiranno l'attivazione di apposite funzioni di controllo mensile della corretezza dei versamenti effettuati in conto rateazione. La nuova modalità di gestione ha richiesto la modifica del provvedimento di accoglimento richiesta rateazione, delle relative avvertenze e dell'atto di sottoscrizione del piano di ammortamento e di dichiarazione del contribuente. L'Inps ribadisce la necessità del rigoroso rispetto dei tempi di definizione delle domande di rateazione e dell'utilizzo, in via prioritaria, del fax per la notifica del provvedimento di accoglimento delle stesse secondo quanto indicato nella circolare n. 106/2010 e ricorda che il regolare versamento della contribuzione corrente alla data di presentazione della domanda unitamente al riconoscimento incondizionato del debito richiesto in rateazione sono requisiti essenziali per la definizione con esito favorevole della stessa. È necessario che il requisito della regolarità della contribuzione corrente sussista per tutta la durata della rateazione e, comunque, laddove la data di sottoscrizione del piano coincida con la scadenza mensile o periodica della contribuzione dovuta, affinché la rateazione possa essere concessa il contribuente deve fornire dimostrazione dell'avvenuto versamento.
Iscriviti alla nostra newsletter |
25/1/2011 Riduzione contributiva nel settore edile - Anno 2010 |
Con l'art. 1, comma 51, della legge n. 247/2007 ha introdotto stabilmente a decorrere dall'anno 2008, la facoltà per il Governo di confermare o rideterminare la riduzione contributiva a favore delle imprese edili ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 244/1995. Per l'anno 2010l a riduzione contributiva in oggetto è stata confermata nella misura dell'11,50%. Con la circolare 20 gennaio 2011, n. Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga on line? Clicca qui e scopri come…
|
25/1/2011 Assunzione in sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità - Sgravio contributivo |
L'Inps, con messaggio 20 gennaio 2011, n. 1382, fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento dello sgravio contributivo previsto per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 e, in particolare, alle ipotesi in cui la lavoratrice sostituita si avvale della flessibilità del congedo. I datori di lavoro possono assumere, con contratto a tempo determinato, lavoratori in sostituzione anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. L'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 prevede in aziende con meno di venti dipendenti, per i rapporti di lavoro instaurati come menzionato nel precedente comma, uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta. Al riguardo, si deve considerare la possibilità per la lavoratrice di fruire della flessibilità del congedo ex art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, ovvero della facoltà, previa apposita autorizzazione medica, di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente (invece che da due mesi prima) al parto e nei quattro mesi (invece che nei tre) successivi all'evento. L'opzione per la flessibilità del congedo può legittimamente essere esercitata sino alla fine del settimo mese di gravidanza. Pertanto, l'Inps ritiene che lo sgravio possa trovare applicazione anche nell'eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l'assunzione del sostituto.
|
25/1/2011 Licenziamento collettivo per riduzione del costo del lavoro: è legittimo il criterio del pensionamento |
Deve considerarsi legittimo il licenziamento collettivo di personale irrogato per ridurre il costo del lavoro, se il datore di lavoro ha individuato un solo criterio di selezione, purché certo e non discrezionale. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza 1º dicembre 2010, n. 24343, con la quale Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga on line? Clicca qui e scopri come… |
24/1/2011Flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali per il 2010 - Chiarimenti |
Il Ministero del lavoro con la nota 19 gennaio 2011, n. 143 chiarisce la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno
Iscriviti alla nostra newsletter |
21/1/2011 Regimi di autorizzazione all'attività di intermediazione - Chiarimenti ministeriali |
Il Ministero del lavoro, con la circolare 13 gennaio 2011, n. 3, fornisce chiarimenti circa le novità introdotte dall'art. 48 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) che modifica gli artt. 4, 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 276/2003, in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro. È previsto l'aumento della platea dei soggetti, pubblici e privati, che possono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediazione. Il Ministero ritiene, altresì, opportuno fornire precisazioni in ordine ai termini utilizzati o "Autorità concedente l'autorizzazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003" : intendersi il Ministero del lavoro - Direzione generale del mercato del lavoro; o “Borsa continua nazionale del lavoro": il sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda ed offerta di lavoro costituito da "nodi regionali" che cooperano tramite del sistema "Clicclavoro"; o “Associazioni territoriali”: soggetti giuridici aderenti alle Organizzazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o agli Enti bilaterali di loro derivazione, operanti sul territorio, con autonomia giuridica ed organizzativa; o "Società di servizi controllate": soggetti giuridici rispetto ai quali le Organizzazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro o gli Enti bilaterali di cui sopra esercitano un'influenza dominante, di fatto e/o di diritto. Il termine perentorio di 90 giorni entro il quale le Agenzie per il lavoro, già in possesso di un'autorizzazione provvisoria, devono presentare la richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato, condizione che siano decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria. Le università e le Fondazioni universitaried evono pubblicare e rendere accessibili gratuitamente, a decorrere dal 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 183/2010), i "curricula" dei propri studenti tramite i siti internet di ciascun ateneo, dal momento della iscrizione al percorso universitario e per i dodici mesi successivi al conseguimento del diploma di laurea. La mancata pubblicazione dei "curricula" comporta il venire meno della autorizzazione per l'università ad operare sul versante dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro, per il tramite di "Cliccalavoro", le informazioni relative alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione nonché le informazioni circa le procedure selettive e di avviamento del personale somministrato, per esigenze temporanee ed eccezionali. Le Associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono svolgere attività di intermediazione in regime particolare di autorizzazione, pur se non firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. L'attività di intermediazione può essere svolta anche attraverso forme di collegamento con Associazioni loro aderenti e dislocate sul territorio. In tale accezione sono ricompresi anche i Patronati ed i Centri di assistenza fiscale, quali articolazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali. La medesima opportunità è prevista anche in caso di società di servizi controllate dalle medesime Associazioni. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dalle Associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui detti soggetti aderiscono.
Iscriviti alla nostra newsletter |
21/1/2011 Modello 730/2011 |
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 17 gennaio |
21/1/2011 Inpgi - Novità contributive anno 2011 |
Con la circolare 17 gennaio 2011, n.
Iscriviti alla nostra newsletter |
21/1/2011 Dirigenti - Piccola e media industria - Rinnovo del Ccnl |
Con l'accordo 22 dicembre 2010 Confapi con Federmanager hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali. L'accordo decorre dal 1º gennaio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013. Scarica dettaglio
Iscriviti alla nostra newsletter
|
20/1/2011 Approvazione modelli 770/2011 |
Con i provvedimenti del 17 gennaio 2011, pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 18 gennaio
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga on line? Clicca qui e scopri come… |
20/1/2011 Autoliquidazione 2010/2011 - Agevolazioni contributive nel settore agricolo |
L'Inail con la nota 14 gennaio 2011, n. 246, fornisce indicazioni sulla riduzione contributiva nel settore agricolo per l'anno 2010/2011, comunicando le percentuali di riduzione da applicare sul totale premio, calcolato in relazione al tipo di azienda e all'ubicazione della sede operativa. Le imprese cooperative e loro consorzi dovranno compilare la dichiarazione delle retribuzioni suddividendo l'imponibile contributivo tra i due periodi (1º gennaio 2010 - 31 luglio 2010 e 1º agosto 2010 - 31 dicembre 2010); conseguentemente, dovranno applicare: - per il periodo dal 1º gennaio al 31 luglio 2010 la riduzione del 75% per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati e la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate; - per il periodo dal 1º agosto al 31 dicembre 2010 la riduzione del 75% per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati e la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate;
- per la rata di premio per l'anno 2011 la riduzione del 75% per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati e la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga on line? Clicca qui e scopri come…
|
19/1/2011 Approvazione del mod. Cud 2011 |
Con il provvedimento 17 gennaio 2011, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 17 gennaio
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga on line? Clicca qui e scopri come… |
19/1/2011 Settore agricolo: addizionale danno biologico per il 2009 |
Con decreto ministeriale 21 ottobre 2010 (pubblicato sulla G.U. 17 gennaio 2011, n. 12) è stata determinata, per l'anno
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga on line? Clicca qui e scopri come…
|
18/1/2011 Coni Servizi - Rinnovo del Ccnl |
In data 22 dicembre 2010, Coni Servizi con Fp-Cgil, Cisl-Fp, Usb, Ugl, Fnp, Cisal-Fialp e Uil-Pa hanno rinnovato il c.c.n.l. per il personale non dirigente dipendente da CONI Servizi S.p.a. e delle Federazioni sportive nazionali. L'accordo decorre dal 1º gennaio 2010 e scadrà il 31 dicembre 2012. Scarica dettaglio
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga on line? Clicca qui e scopri come… |
18/1/2011 Il patto di dequalificazione: è legittimo se salvaguarda il posto di lavoro |
La validità del patto di declassamento del lavoratore presuppone l'impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione, sia pure in forma tacita, della disponibilità del lavoratore ad accettarle. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 novembre 2010, n. 23926, ribadisce l'orientamento ormai prevalente in materia di dequalificazione e di validità di eventuali accordi, espressi o taciti, che, al fine di evitare il licenziamento del dipendente, consentono una sua nuova ricollocazione nell'ambito aziendale, ma con mansioni differenti, normalmente qualificanti un livello inferiore
|
18/1/2011 Inps: Variazione del tasso di interesse legale |
L'Inps, con la circolare 14 gennaio 2011, n. 6, fa presente che, a seguito del D.M. 7 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2010, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., è stata fissata all'1,50 per cento con decorrenza dal 1º gennaio 2011 (1 per cento fino al 31 dicembre 2010). L'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) disciplina l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in misura pari all'interesse legale. Pertanto, in queste ipotesi le sanzioni civili possono ridursi all'1,50 per cento, a condizione, tuttavia, precisa l'Istituto, dell'integrale pagamento dei contributi dovuti, situazione che, in presenza di domanda di pagamento dilazionato, si realizza a seguito dell'accoglimento della medesima istanza. La misura dell'1,50 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1º gennaio 2011. Infine, per le esposizioni debitorie pendenti al 1º gennaio 2011, il calcolo degli interessi dovuti andrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. |
18/1/2011 Inps: rateazione dei crediti in fase amministrativa |
Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011 l'Inps specifica le modalità sul nuovo sistema di riscossione dei crediti tramite notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo ex art. 30, D.L. n. 78/2010. In particolare, la rateazione dei crediti concessa dall'Inps, può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa, intendendosi per tali i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia. Avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia, i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente agente della riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito. Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che, alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non sarà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010. Il versamento delle rate successive verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata. |
17/1/2011 Incentivi fiscali per i lavoratori che rientrano in Italia |
La legge n. 238 del 30 dicembre 2010, in vigore dal 28 gennaio 2011 prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per favorire il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero. Hanno diritto a tali benefici i cittadini UE, nati dopo il 1º gennaio 1969, che alla data del 20 gennaio 2009 siano in possesso di specifici requisiti, quali un titolo di laurea e la residenza continua per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo, o di impresa o un'attività di studio conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, fuori dal proprio Paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più e che vengano assunti o intendano avviare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano il proprio domicilio e la propria residenza in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. I benefici fiscali - che dall’entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2013 - consistono in una riduzione della base imponibile IRPEF: in pratica, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche beneficiarie degli incentivi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: a) 20% per le lavoratrici; b) 30% per i lavoratori. Gli incentivi in esame sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (c.d. aiuti de minimis). La fruizione di tali benefici è incompatibile con la fruizione contemporanea degli incentivi previsti dall'art. 17, D.L. n. 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009), nonchè del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 271-279, L. n. 296/2006. Restano esclusi dai benefici in parola i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa. Le pratiche saranno curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita l'attestazione delle competenze e dei titoli acquisiti all'estero attraverso il rilascio della documentazione "Europass" (di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004).
|
17/1/2011 Obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi di gestione di elenchi professionali |
L'Inps, con circolare n. 5 del 13 gennaio 2011, fornisce chiarimenti in merito all'assoggettamento contributivo delle somme e dei valori percepiti per la partecipazione agli organi collegiali di governo della professione ovvero agli organi degli Enti di previdenza di categoria. In precedenza, l'Istituto ha sostenuto che i corrispettivi dei liberi professionisti per tale partecipazione, in quanto non derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, costituiscono redditi di lavoro autonomo ex art. 50 comma 1, lettera c-bis) del T.U.I.R e non redditi professionali. L'Agenzia delle Entrate precisa che soltanto in via d'eccezione, quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all'attività professionale. Pertanto, nel caso in cui i rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società e di enti, collaborazioni a giornali e riviste ecc., partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) risultino inerenti all'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente, possono ricondursi nella sfera del lavoro autonomo. I compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa, quindi, se rientrano nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettati per i redditi di natura professionale. Pertanto, l'Istituto sottolinea, come già affermato in precedenza, che i redditi derivanti dalla partecipazione ai Collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti nell'esercizio dell'arte o professione svolta dal contribuente, non sono soggetti a contribuzione nell'ambito della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell'ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
17/1/2011 Indice ISTAT e rivalutazione Tfr (Dicembre 2010) |
Con comunicato del 14 gennaio 2011 l'ISTAT ha fornito l'indice dei prezzi al consumo per gli operai e gli impiegati valido per il mese di Dicembre 2010 nella misura di 138,4. Applicando l'indice in oggetto è stato determinato il coefficiente di rivalutazione per il trattamento di fine rapporto relativamente al periodo 15 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011, nella misura di 2,935935
|
11/1/2011 Si avvicina la scadenza per impugnare i contratti a termine sulla base delle nuove discipline del collegato lavoro |
Il 23 gennaio 2011 scadrà il termine temporale imposti dal Collegato Lavoro per impugnare i licenziamenti individuali già intervenuti, oppure i contratti a tempo determinato e di somministrazione già conclusi alla data di entrata in vigore della legge 183/2010. Le nuove procedure del Collegato Lavoro obbligano a procedere per gli eventuali ricorsi sulle interruzioni dei rapporti di lavoro entro i nuovi termini di legge: 60 giorni dal licenziamento per i contratti accesi, 23 gennaio 2011 per quelli già conclusi alla data del 24 novembre 2010 (60 gg. dalla data di entrata in vigore del Collegato lavoro). In caso di interruzione di un contratto di lavoro , anche a tempo determinato / licenziamento da parte di una Azienda, è obbligatorio agire entro 60 giorni dalla comunicazione scritta dell'evento, qualora si voglia ricorrere alla via legale. Non si dovrà più attendere oltre e si potranno comunque ottenere: la reintegrazione in servizio ed il risarcimento delle mensilità perdute, ma con un limite massimo previsto dalla legge.
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
11/1/2011 Avviso di addebito e recupero dei crediti Inps |
Con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, l'Inps, facendo seguito alla circolare n. 108/2010 illustra la disposizione di cui all'art. 30, D.L. n. 78/2010, che, a decorrere dal 1º gennaio 2011, ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi. Dal 1º gennaio 2011 l'Inps provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri enti. Con riferimento alla posizione del contribuente, l'avviso dovrà riportare tutti gli elementi che consentono l'esatta identificazione della pretesa dell'Istituto. Inoltre, l'avviso dovrà riportare l'intimazione ad adempiere al pagamento all'agente della riscossione in esso individuato, entro 60 giorni dalla sua notifica. Resta comunque ferma la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell'importo dovuto all'agente della riscossione che potrà concederla in presenza delle condizioni richieste. Con il nuovo sistema, con effetto dal 1º gennaio 2011, si determina il superamento dell'attuale modalità di gestione del credito con l'abolizione della formazione e consegna del ruolo all'agente della riscossione e con l'abolizione della cartella di pagamento come titolo per l'attivazione del recupero da parte dell'agente della riscossione. Avviso di addebito da omissione contributiva L'avviso di addebito da omissione contributiva si riferisce alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 46/1999, l'Istituto continuerà ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l'avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario. La formazione e la notifica dell'avviso di addebito avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell'avviso bonario. Restano esclusi dall'invio dell'avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione ed i crediti inseriti in un piano di rientro, che interessa soltanto la contribuzione dovuta dalle aziende che operano con il sistema UniEmens. Avviso di addebito da accertamento L'avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell'Inps o di altri enti ovvero a seguito di accertamento d'ufficio notificato con lettera di diffida. In entrambi i casi, ai fini della formazione dell'avviso di addebito, al contribuente verrà intimato di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o della lettera di diffida. Entro lo stesso termine, il soggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l'atto notificato. La proposizione del ricorso amministrativo, comporta la sospensione dell'azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo.
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
11/1/2011 Fasi - Contributi anno 2011 |
Con la circolare 29 dicembre 2010 il Fasi, richiamando l'Accordo 25 novembre 2009 siglato tra le parti sociali, Confindustria e Federmanager, volto a realizzare un rafforzamento del Fondo stesso, attraverso un miglioramento delle prestazioni in favore degli iscritti, dirama le istruzioni operative Scarica dettaglio.
|
10/1/2011 Entro il 31 gennaio si può richiedere lo sconto sui premi Inail |
Al via le richieste del bonus malus all’Inail. Entro fine mese, le imprese possono presentare istanza per il riconoscimento dello sconto dei premi dal 5 al 10% a seconda della dimensione aziendale. Ne avranno diritto le aziende che hanno investito in sicurezza del lavoro nel 2010 con interventi migliorative di tutela rispetto al livello minimo previsto dalla normativa in materia. Il bonus malus è applicabile dopo il primo biennio di attività e consiste nella riduzione del premio assicurativo per i datori che investono sulla prevenzione. Come funziona: lo sconto dei premi deve essere richiesta ogni anno. Riguarda nel riconoscimento del beneficio della riduzione dei premi Inail del 5% alle imprese fino a 500 dipendenti e del 10% per le imprese con dipendenti. I pre requisiti: l’agevolazione riguarda i da tori di lavoro in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, e con le norme in materia di sicurezza del lavoro. Le condizioni: lo sconto spetta a chi ha effettuato interventi di miglioramento in prevenzione o in un intervento tra quelli individuati nella sezione A dei moduli di domanda: almeno 3 interventi nelle sezioni B e H del modulo, di cui uno appartenete alla sezione E. Il termine per la presentazione della domanda sconto è del 30 gennaio 2011
|
10/1/2011 Dirigenti - Enti previdenziali privatizzati - Rinnovo del Ccnl |
Con l'accordo 29 dicembre 2010, l'Adepp con Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Pa, Fialp-Cisal, Cida e Ugl-Terziario hanno rinnovato il c.c.n.l. per il personale dirigente degli enti previdenziali privatizzati. L'accordo decorre dal 1º gennaio 2010 e scadrà il 31 dicembre 2012. Le Parti proseguono il negoziato per la definizione della parte normativa del c.c.n.l. Minimi tabellari: A seguito degli incrementi stabiliti a decorrere da gennaio 2010 (1,4%) e da dicembre 2010 (0,6%), i nuovi importi dei minimi di retribuzione, da corrispondersi per 13 mensilità, risultano i seguenti: - € 60.758,57 annui (€ 4.673,74 mensili), dal 1º gennaio 2010; - € 61.118,08 annui (€ 4.701,39 mensili), dal 1º dicembre 2010. Gli arretrati saranno corrisposti al netto di quanto erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale
|
8/1/2011 Sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio |
Il decreto ministeriale 15 dicembre 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 1 del 3 gennaio 2011) fissa, in base al disposto dell'art. 15, comma 5 della L. n. 68/1999, i nuovi importi per le sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio che ogni cinque anni devono essere adeguati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I nuovi importi, aggiornati del 9,8% (in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, nel periodo di riferimento gennaio 2005 - gennaio 2010) riguardano le seguenti ipotesi: - mancata presentazione del prospetto informativo, la sanzione è elevata da 578,43 euro a 635,11 euro e la maggiorazione passa da 28,02 euro a 30,76 euro per ogni giorno di ritardo (sanzione ex art. 15, comma 1); - mancata copertura della quota di riserva, la sanzione è elevata da 57,17 euro a 62,77 euro al giorno per ogni lavoratore non occupato dal 60º giorno successivo alla data in cui è scattato l'obbligo (sanzione ex art. 15, comma 4).
Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
5/1/2011 Decreto "milleproroghe" |
Il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, c.d. "milleproroghe", pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 2010, n. 303 ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, raccoglie in quattro articoli ed una tabella le numerose proroghe di termini di legge in scadenza Le proroghe di maggior interesse in materia di lavoro: sicurezza del lavoro (prorogato il termine previsto per l'emanazione del decreto interministeriale che disciplina l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle organizzazioni di volontariato della protezione civile), lavoro accessorio (prorogati i termini in materia di lavoro accessorio. La disposizione è diretta a consentire, anche nel 2011, la possibilità di prestare attività di lavoro occasionale di tipo accessorio da parte dei beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori part-time) crisi aziendale: (è prorogato al 2011 il trattamento di equivalenza fra lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga), deroghe ( confermata la possibilitàdi adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare) mod. 770 mensile (prorogata la decorrenza della dichiarazione mensile dei sostituti d'imposta), proroga della sospensione dei termini in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto.(sospensione del versamento dei tributi -imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive), nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Veneto dal 30 ottobre al 2 novembre 2010. Il termine del 20 dicembre è differito al 30 giugno 201. Sospensione della rateizzazione in Abruzzo. La disposizione prevede, per il primo semestre del 2011, la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi 5 per mille. La disposizione prevede l'incremento della dotazione del fondo per la liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011, che viene aumentata fino all'ammontare di 400 milioni di euro.
|
1/1/2011 Conguaglio di fine anno 2010 e aliquote contributive 2011 - Istruzioni Inps |
Con la circolare 27 dicembre 2010, n. Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
30/12/2010 Sicurezza sul lavoro: è penalmente responsabile l'intero Consiglio di Amministrazione e non il solo delegato alla sicurezza |
Anche in presenza di una delega di funzioni a uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa e organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attengono direttamente alla sfera di responsabilità del datore di lavoro. Inoltre, tutte le associazioni di fatto, che rappresentano i lavoratori, pure quelle nate successivamente ai fatti illeciti, possono chiedere direttamente anche i danni morali.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
30/12/2010 Legge di stabilità 2011 |
La legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità per l'anno 2011, pubblicata sul S.O. n. 281 alla G.U. 21 dicembre 2010, n. 297 ed in vigore dal 1º gennaio 2011, interviene in materia di lavoro e previdenza prorogando, innanzitutto, alcune disposizioni, introdotte negli anni 2008, 2009 e |
30/12/2010 L’assunzione sconta i contributi previdenziali per i lavoratori in mobilità |
L’azienda che assume a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità ha diritto ad agevolazioni contributivi solo per i primi 12 mesi anche nel caso in caso di proroga. Questo tipo di agevolazione è già prevista dalla legge 223/1991 con l’istituto dei contratti di lavoro agevolato: contratti a termine, i contratti che trasformano a tempo indeterminato un contratto a termine, il contratto a tempo indeterminato. Anche nel caso in cui l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia alla base una motivazione tecnica, produttiva o organizzativa prevista dall’art 368/2001, l’agevolazione contributiva spetterà per un periodo di 12 mesi.
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
30/12/2010 Costo del lavoro: retribuzione minima imponibile sale a 1.155 Euro mensili |
Con l’aggiornamento ISTAT (+1.4%) da gennaio 2011 la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale sale a 1.155 euro mensile. La legge n. 389/1989 dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da contratti individuali, se ne deriva una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. L'obbligo del versamento contributivo nel rispetto dei trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi, riguarda tutti i datori di lavoro. Per le pluralità di contratti collettivi per uno stesso settore, la retribuzione da assumere ai fini del minimale contributivo, è quella stabilita dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori) comparativamente più rappresentative nella categoria. Poiché con la legge n. 389/1989 fissa il minimale giornaliero da assoggettare a contributi non inferiore a 9,5% del trattamento minimo di pensione del fondo lavoratori dipendenti, la misura della retribuzione minima giornaliera per l'anno prossimo sarà pertanto fissata in 44,41 euro, pari al 9,5% di 467,43 euro, minimo di pensione di gennaio 2011. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) passa quindi da Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
30/12/2010 Attestazione di malattia via mail |
Con la circolare n. 164 del 28 dicembre 2010 , l'INPS rilascia ai lavoratori pubblici e privati il servizio di invio delle attestazioni di malattia direttamente (e solo) sulla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), attivata tramite il sito www.postacertificata.gov.it. Dal 3 aprile infatti, con la riforma Brunetta, i medici del SSN sono obbligati a trasmettere all’INPS il certificato di malattia del lavoratore on line tramite il SAC (sistema di accoglienza centrale). Nel corso del
Iscriviti alla nostra newsletter Vuoi risparmiare sulle tue buste paga online? Clicca qui e scopri come… |
29/12/2010 Questioni di riservatezza sui verbali INPS |
Il riserbo e la netta chiusura riguardante i documenti collegati a una verifica ispettiva tornano in primo piano per via di una vicenda giudiziaria torna a parlare della legge 241/90. Viene ribadito il sacrosanto principio previsto dalla legge del 1990 riguardo l'accesso agli atti; il diniego a visionare i documenti è possibile ma deve essere previsto e disciplinato coma una deroga. Secondo la legge, accedere ai documenti amministrativi – viste le sue rilevanti finalità di pubblico interesse – costituisce un principio generale dell'attività amministrativa ai fini di partecipazione, imparzialità e trasparenza. È la stessa norma a prevedere che tutti i documenti amministrativi siano visionabili, tranne alcune eccezioni. Il principio viene ribadito dal Consiglio di stato con la sentenza 9102/2010, in cui viene accolto il ricorso in appello di un datore di lavoro e con obbligo per 'Inps di permettere l'accesso a tutta la documentazione amministrativa relativa a una verifica, conclusasi con la notifica del verbale ispettivo. |
29/12/2010 Tagli alle pensioni nel 2011 |
Il 1° gennaio entrano in vigore per le pensioni alcune innovazioni introdotte negli ultimi anni in attraverso il protocollo del welfare (la legge 247/2007) e con la manovra anticrisi del maggio scorso (decreto legge 78/2010). Nel 2011 entra in vigore il nuovo sistema di calcolo delle "finestre", meccanismo che separa la data in cui si maturano i requisiti pensionistici dal momento successivo in cui decorre la pensione. È un meccanismo che garantisce l'innalzamento dell'età pensionabile, senza il clamore che accompagnerebbe una riforma esplicita dei requisiti pensionistici. Dal 1° gennaio aumentano anche i requisiti necessari per andare in pensione di anzianità. La maturazione del diritto alla pensione di anzianità non dipende più solo dal raggiungimento di un numero minimo di contributi, ma è subordinata anche al raggiungimento di un'età anagrafica minima; la somma di queste due voci (contributi ed età) non può essere inferiore a una cifra, la cosiddetta "quota". L'innalzamento delle quote necessarie per andare in pensione di anzianità produce la sostanziale abrogazione di questo istituto per le donne (salvo il caso in cui le lavoratrici riescano a maturare 40 anni di contributi, e allora non si applica alcun requisito anagrafico). |
29/12/2010 Lavoro subordinato a tempo pieno - Prestazioni di lavoro accessorio |
Il Ministero del lavoro, con l'interpello 22 dicembre 2010, n. 46 risponde alla istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio da parte dei lavoratori con contratto subordinato a tempo pieno. Secondo il Ministero, i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno possano comunque svolgere prestazioni di natura occasionale fermo restando, per i lavoratori del pubblico impiego, l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte della Pubblica amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165. Nell'ambito dei settori di attività di lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, il lavoro occasionale di tipo accessorio non è sottoposto ad alcuna esclusione di tipo soggettivo. Dunque le attività lavorative ex art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time). Per tutti gli altri settori produttivi non espressamente richiamati, invece, i committenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time, in via sperimentale, rispettivamente, per gli anni 2009-2010 e per l'anno 2010.
|
29/12/2010 Settore artigiano - Accordo interpretativo sulla bilateralità |
Con l'accordo 23 dicembre 2010 Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI con Cgil, Cisl e Uil hanno fornito indicazioni interpretative in relazione a quanto stabilito con l'atto di indirizzo 30 giugno |
22/12/2010 Qualificato personale di ricerca e domande per le agevolazioni |
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2010, n. 296 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 dicembre 2010 che ha stabilito il differimento dei termini per la presentazione delle domande, ex art. 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca e per assegni di ricerca. |
22/12/2010 Enti bilaterali - Versamento dei contributi |
Con la circolare 15 dicembre 2010, n. 43, il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali. Sulla riconduzione del versamento contributivo in favore dell'ente bilaterale il Ministero si è più volte pronunciato ritenendo non obbligatoria la iscrizione all'ente bilaterale (nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla Costituzione in materia di libertà associativa e di libertà sindacale negativa). La situazione è differente se i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro, dispongano l'obbligatorietà non della iscrizione all'ente bilaterale bensì del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela. In questo caso, l'obbligatorietà della tutela, ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità, deve essere correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo. |
22/12/2010 Guida all'autoliquidazione 2011 |
Con la nota 17 dicembre 2010, n. |
21/12/2010 Edilizia: contribuzione virtuale nel part-time oltre i limiti |
L'Inail, con la circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, fornisce le indicazioni di seguito riportate in materia di retribuzione virtuale nel settore edile con specifico riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale. Per la contribuzione imponibile per i datori di lavoro edile, ai sensi dell'art. 29, D.L. n. 244/1995, i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia sul territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale, l'Inail precisa invece che per tale tipologia contrattuale nel settore edile la contribuzione va assolta rispetto all'orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla "contribuzione virtuale". Tuttavia, al fine di contribuire a contrastare fenomeni di improprio utilizzo del part-time, sul punto è intervenuto il vigente contratto nazionale di lavoro del settore edilizia - industria, stipulato in data 18 giugno 2008 e rinnovato con l'accordo datato 19 aprile 2010.
|
21/12/2010 Autotrasporto merci e logistica - Rinnovo del Ccnl - Adesione Anita, Fita-Cna e Trasportounito |
Con l'ipotesi di accordo 17 dicembre 2010, le Associazioni datoriali Anita, Fita-Cna e Trasportounito Fiap-Unimpresa hanno aderito all'ipotesi di accordo di rinnovo 10 dicembre 2010 per le imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica.
|
20/12/2010 Licenziamento del dirigente: deve essere giustificato e non arbitrario |
E' ammesso il licenziamento del dirigente se deriva da una scelta imprenditoriale sorretta da motivazioni organizzative e produttive dell'impresa e non da una valutazione arbitraria, fondata esclusivamente su ragioni pretestuose. Tuttavia, il concetto di "giustificatezza" del recesso del dirigente non corrisponde appieno a quello di "giustificato motivo oggettivo" che deve essere posto a fondamento del recesso adottato nei riguardi di lavoratori aventi diverse qualifiche. In tal senso si è espressa |
20/09/2011 Trasferimento del dipendente come sanzione disciplinare: solo se previsto dal contratto collettivo |
|
17/12/2010 DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 2010 |
Con decreto 7 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2010, n. 292, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto la variazione del tasso di interesse legale. L'art. 2, comma 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" stabilisce, infatti, che il Ministero citato può modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Dal 1º gennaio 2011il tasso di interesse legale è fissato all'1,5 per cento. |
17/12/2010 Indice ISTAT e rivalutazione Tfr (Novembre 2010) |
Con comunicato del 16 dicembre |
16/12/2010 Incrementi di produttività |
Con la risoluzione del 14 dicembre 2010, n. 130/E l'Agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di chiarimento sul regime di tassazione agevolata, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, che consente di applicare una imposta del 10%, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui compensi erogati in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Il beneficio è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010 e si applica su un importo massimo di 6.000 euro annui nei confronti dei dipendenti del settore privato che nel 2008 o nel 2009 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000. Nel quesito prospettato all'Agenzia si chiede di sapere se la detassazione sia applicabile alle quote base e alle maggiorazioni relative alle seguenti ipotesi di attività lavorative: prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurni/notturno) e notturni, restazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23.00 da giornalisti, previste dal c.c.n.l. del lavoro giornalistico. L'Agenzia risponde la detassazione è applicabile solo alle indennità o alle maggiorazioni di turno, in caso di lavoro diurno, e all'intero compenso percepito (compenso ordinario più maggiorazione), in caso di lavoro notturno, a condizione che gli stessi siano subordinati al perseguimento di incrementi di produttività che trovino riscontro in una dichiarazione dell'impresa. Pertanto, l'Agenzia ritiene che il lavoro a turni possa essere in linea di principio riconducibile nel regime di tassazione agevolato, così come vi rientra, se correlato ad incrementi di produttività, competitività e redditività, il lavoro notturno, compreso quello reso da lavoratori non turnisti.
Agenzia delle Entrate ris. 14 dicembre 2010, n. 130/E.
|
16/12/2010 Lavoro accessorio - Chiarimenti |
Il Ministero del lavoro, con l'interpello 14 dicembre 2010, n. 42, risponde all'istanza avanzata dalla Confcommercio in merito alla possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il lavoro accessorio di cui agli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. In pratica si richiede di ricorrere a tale strumento, indipendentemente dalla tipologia di attività che il lavoratore andrebbe a svolgere, qualora quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di legge e "nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro sia titolare di contratto di lavoro a tempo parziale presso altri datori diversi da quello con il quale ha in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale". Il Ministero ribadisce che anche nei settori terziario, distribuzione e servizi, con riferimento alle attività indicate dalla norma di cui all'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, qualsiasi soggetto, disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, può svolgere prestazioni di lavoro di natura occasionale e accessoria. Inoltre, anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile, in via sperimentale, per l'anno 2010, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio rese da lavoratori part-time a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta. Anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile, a prescindere dal tipo di attività richiesta, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di giovani con meno di 25 anni di età, pensionati, nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito.In tutti i casi valgono comunque i limiti di compenso del lavoratore accessorio nonché il divieto posto dal legislatore di utilizzare tale strumento nei confronti di lavoratori part-time da parte della medesima impresa presso cui i lavoratori risultino occupati a tempo parziale.
|
15/12/2010 Edilizia - Riduzione contributiva |
Sulla G.U. del 13 dicembre 2010, n. 290 è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 ottobre 2010 con il quale la riduzione contributiva prevista per il settore edile dall'art. 29, comma 2, D.L. 23 giugno 1995, n. 244 è stata confermata, per l'anno 2010, nella misura dell'11,50%. L'agevolazione si applica in favore dei datori di lavoro esercenti attività edile sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Inps e all'Inail per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, con esclusione dei lavoratori a tempo parziale. |
15/12/2010 Proroga della cassa in deroga |
La manovra economica 2011 approvata la scorsa settimana stabilisce la proroga della cassa in deroga anche per il 2011: sulla base di specifici accordi governativi il ministro del Lavoro può infatti concedere trattamenti di Cig in deroga, per un periodo massimo di 12 mesi. Questo in attesa di una riforma complessiva, cui ha dato di recente impulso il collegato lavoro delegandone al governo l'attuazione nei prossimi 24 mesi. |
15/12/2010 Autoliquidazione 2010/2011 - Agevolazioni contributive |
L'Inail con la nota 10 dicembre 2010, n.
|
14/12/2010 Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 |
L'Inps, con il messaggio 10 dicembre 2010, n. 31250, ricorda che il Ministero del lavoro, con nota 29 settembre 2010, evidenziando la natura assistenziale del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e ridefinendo i precedenti orientamenti forniti, ha ripristinato, solo per i datori di lavoro privati, indipendentemente dall'Ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione per Ivs, la possibilità di conguaglio degli importi erogati a titolo di indennità per congedo straordinario. Pertanto, secondo le istruzioni di cui alla circolare 15 marzo 2001, n. |
13/12/2010 Lavoro sommerso e sanzioni civili: cosa prevede il Collegato lavoro |
L'Inps, con la circolare del 7 dicembre 2010, n. 157, fornisce indicazioni sulle novità in materia di sanzioni civili per lavoro sommerso, introdotte dalla legge n. 183/2010 (c.d. "Collegato lavoro" alla manovra finanziaria 2010). L'Istituto rinvia alla circolare del Ministero del lavoro n. 38/2010 per gli aspetti operativi che interessano direttamente l'attività ispettiva e per la data (24 novembre 2010, giorno di entrata in vigore del Collegato lavoro), dalla quale si deve prendere in considerazione la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili. Pertanto, la nuova misura delle sanzioni civili per il lavoro nero si applica agli accertamenti ispettivi iniziati successivamente al 24 novembre 2010, anche nel caso in cui riguardino un periodo di lavoro irregolare svolto prima, data da cui è possibile da parte degli ispettori irrogare la cosiddetta maxi-sanzione. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare per i periodi di sommerso, è aumentato del 50 per cento (in luogo della sanzione civile di euro 3.000). Le sanzioni civili per lavoro nero, quindi, continueranno ad essere calcolate nella misura del 30 per cento in ragione d'anno fino ad un massimo del 60 per cento della contribuzione evasa (l'importo così determinato dovrà essere maggiorato del 50 per cento). E' importante precisare che la maggiorazione si dovrà applicare esclusivamente per i contributi per i quali, al momento dell'accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento. |
10/12/2010 Ispezioni sul lavoro: primo verbale decisivo |
Con le nuove disposizioni del collegato lavoro (legge n. 183/2010, art 33) l'attività ispettiva dopo il collegato lavoro è più garantista anche sotto qualche aspetto è più onerosa rispetto al passato. Più onerosa perché (con precisazione del Ministero) definisce l'individuazione dei destinatari delle varie sanzioni non più identificato nel "datore di lavoro", quale unico soggetto nei confronti del quale indirizzare la diffida (e le sanzioni), a seguito della modifica introdotta dall'art. |
27/12/2010 Rettifica Rinnovo del Ccnl settori sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. |
Con verbale di rettifica 15 dicembre 2010, Agci-Agrital, Legacoop-Agroalimentare, Fedagri-Confcooperative, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Uncem, Federforeste con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno apportato alcune correzioni alle tabelle retributive contenute nell'ipotesi di accordo 7 dicembre 2010 (v. Notiziario del 13 dicembre 2010) con la quale avevano rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Pertanto si riportano gli importi mensili del minimo conglobato così come modificati dalle parti stipulanti, con decorrenza 1º dicembre 2010 e 1º dicembre 2011. |
9/12/2010 Rateazione dei debiti contributivi: chiarimenti Inps |
L'Inps, sulla base della circolare n. 106/2010 in cui sono state illustrate le modifiche alla disciplina delle rateazioni contributive, con la circolare 24 novembre 2010, n. 148, fornisce ulteriori precisazioni per la gestione delle domande di rateazione dei crediti in fase amministrativa. A decorre dal 3 agosto 2010 Inps ed Equitalia gestiscono due distinte procedure per la concessione delle rateazioni dei debiti contributivi: l'istanza di rateazione va presentata all'Inps per i debiti in fase amministrativa, mentre va presentata ad Equitalia per i debiti iscritti a ruolo. Il contribuente che risulti essere già stato ammesso al pagamento rateale anteriormente al 3 agosto 2010, qualora presenti, dopo tale data, una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà, sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti, ottenere l'accoglimento della nuova rateazione in quanto la stessa, essendo presentata successivamente alla predetta data, è da considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni. |
09/12/2010 Proroga per le misure anticrisi |
Proroga di una anno (il 2011) per le misure anticrisi a sostegno del reddito (mobilità, disoccupazione, cassa integrazione); abrogazione del rincaro contributivo (0,09% per tutti i lavoratori); via libera al contratto di produttività. Sono queste le principali novità previste dalla legge di stabilità in materia di lavoro e previdenza.
|
3/12/2010 Maxisanzione per il lavoro nero |
Con la nota 23 novembre 2010, n.
Vedi nota 23 novembre 2010, n. 8513
|
29/11/2010 Licenziamento e precedenza nelle successive riassunzioni |
Ove il datore di lavoro abbia proceduto al licenziamento di dipendenti per riduzione di personale, il lavoratore licenziato ha la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, sempre che la richiesta di nuova assunzione, numerica o nominativa, presentata dal datore di lavoro, riguardi lavoratori della medesima qualifica di quello licenziato. Peraltro, in tal caso, l'azienda che ha proceduto all'assunzione non ha diritto ai benefici contributivi di legge. Lo ribadisce la sentenza 22 settembre 2010, n. 20005, della Corte di Cassazione in materia di obbligo di riassunzione infrannuale. |
29/11/2010 Workaholism: la dipendenza da lavoro colpisce tutti, non solo i manager |
È considerata “la più pulita delle dipendenze”: parliamo di workaholism (letteralmente dipendenza da lavoro), una nuova dipendenza socialmente diffusa ma soprattutto socialmente accettata. Chi è affetto da dipendenza da lavoro non si rende conto di stare a condurre una vita interamente dedita al lavoro, motivato anche dalla convinzione di fare la cosa giusta. Si porta il lavoro a casa, si trascurano ferie e famiglia, sviluppando un attaccamento convulsivo a cellulare, palmare, necessità di rispondere a telefonate ed e-mail. Il workaholism è una tipica dipendenza da situazione e non da sostanza, una dipendenza di cui risentono i familiari (che tentano di giustificare ma anche di tenere lontano dal lavoro il caro) o il team di lavoro (oggetto continuo di pressioni sull’operatività). La persona affetta non avverte la gravità del proprio stato, pensa di poterne uscire da solo e presenta un aspetto compensatorio e auto gratificante che spesso nasconde comportamenti narcisistici e fragilità. |
25/11/2010 Prestazioni di disoccupazione e nuovi regolamenti comunitari |
L'Inps, con il messaggio 16 novembre 2010, n. 28706, fornisce chiarimenti in materia di prestazioni di disoccupazione da liquidare in applicazione dei nuovi regolamenti comunitari e regolamento di applicazione in vigore dal 1º maggio 2010. Non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. In tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall'istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l'interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro. In caso di prestazioni erogate ma non dovute non è previsto alcun rimborso da parte dell'istituzione competente. L'unica forma di rimborso disciplinata dai nuovi regolamenti riguarda esclusivamente le prestazioni erogate in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri). |
25/11/2010 Minimali e massimali Inail |
Con decreto ministeriale 21 luglio 2010 sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'Inail nel settore industriale con decorrenza 1º luglio 2010 e sono stati stabiliti il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di euro 14.456,40 e di euro 26.847,60. Facendo seguito a tale decreto l'Inail, con la circolare n. 43 del 19 novembre 2010, ha aggiornato le tabelle di cui alla circolare n. 11/2010 relative alle retribuzioni. |
25/11/2010 Incentivi a sostegno del reddito - Chiarimenti ministeriali |
Il Ministero del lavoro, con la circolare 19 novembre 2010, n. 39, riassume in un quadro unitario le più recenti misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito, con lo scopo di fornire chiarimenti operativi a tutti gli operatori del mercato del lavoro ed ai servizi competenti al lavoro. |
25/11/2010 Validità temporale del Durc - Chiarimenti |
L'Inps, con la circolare 17 novembre 2010, n. 145, fornisce chiarimenti per la validità temporale del Documento di regolarità contributiva (Durc) alla luce della circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, che ha previsto che nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche. In particolare, l'art. 7, comma 1, del citato D.M., ha stabilito che, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il Durc ha validità mensile precisando, al comma 2, che, nel solo settore degli appalti privati, il Durc ha validità trimestrale. In particolare, il Ministero ha riconosciuto, nell'ambito delle diverse fattispecie esaminate, la validità trimestrale del Durc. Il Durc deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto. Il Durc richiesto a fini diversi, dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti e/o casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui lo stesso è stato emesso. Per lo stato di avanzamento lavori ostato finale/regolare esecuzione sussiste l'obbligo di richiesta di un nuovo Durc con riferimento a ciascun contratto. |
25/11/2010 Diventa più facile rateizzare l'INPS |
Non sarà più necessario versare subito la quota contributiva a carico dei dipendenti nè anticipare l'importo di un dodicesimo del dovuto. Con la circolare n 148/2010 l'Inps comunica la nuova procedura, in vigore già dal 3 agosto 2010, finalizzata ad agevolare le aziende in presenza di una situazione momentanea e obiettiva difficoltà. |
19/11/2010 Stress sul lavoro: dal 31 dicembre partono le fasi per la valutazione in azienda |
Il Testo unico sulla sicurezza fissa il 31 dicembre 2010 come data per l’avvio della valutazione dei livelli di stress sui luoghi di lavoro. Il documento approvato in data 17novembre individua non solo la data di inizio delle attività ma anche la metodologia da attuare, che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo che consente all’azienda di evitare la sanzionabilità. La valutazione del rischio stress da lavoro è parte integrante della valutazione dei rischi e va effettuata dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio prevenzione, protezione e sicurezza. La valutazione va compiuta su tutti i lavoratori in modalità individuale e di gruppo, attraverso una valutazione preliminare (necessaria) e una fase di approfondimento (eventuale) da effettuarsi nel momento in cui i rischi oggettivi vengono evidenziati nella fase preliminare. |
19/11/2010 Nuova intesa per il rilancio dell’apprendistato |
Siglata il 27 ottobre una nuova intesa tra Stato, Regioni, province autonome e parti socilai per il rilancio dell’apprendistato. La necessità parte dal presupposto che pur essendo l’apprendistato il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, esso viene utilizzato poco e inoltre solo il 20% degli apprendisti riceve una vera forma di formazione. L’intesa dunque vuole rivitalizzare questo strumento, cercando inoltre di dare nuovo impulso alla occupazione giovanile in apprendistato, creando immediata certezza sul quadro giuridico e istituzionale di riferimento e una mappatura legislativa regione per regione. |
19/11/2010 Nuovo prospetto sul collocamento obbligatorio |
Via libera al nuovo modello per il prospetto informativo sul collocamento obbligatorio. La scadenza d'invio resta confermata al 31 gennaio di ogni anno con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre precedente. L'adempimento, tuttavia, non va più ripetuto annualmente se non si sono verificati cambiamenti rispetto l’ultimo prospetto inviato telematicamente. Lo stabilisce il dm 2 novembre della legge 133/2008. I datori di lavoro pubblici e privati con almeno 15 dipendenti devono informare i servizi per l’impiego della propria situazione occupazionale ai fini dell’obbligo di assunzione. Il modello va inviato in via telematica, ma in caso di mancato funzionamento delle linee, i servizi rilasciano l’idonea documentazione che attesta l’adempimento, ma con l’obbligo di invio nel primo giorno utile. Il termine di trasmissione per ogni anno è il 31 gennaio. Il ritardato invio comporta una sanzione di 578,43 euro da maggiorarsi si euro 28,02 per ogni giorno di ritardo. |
19/11/2010 Gare di appalto: il Durc vale tre mesi |
La durata del Documento di regolarità contributiva (Durc) viene estesa da uno a tre mesi dalla data della sua emissione. Il Durc è il documento che le stazioni appaltanti devono richiedere e mantenere aggiornato per la partecipazione, l’aggiudicazione e la gestione delle e dei contratti pubblici. L’Inps sottolinea con la circolare n 145 del 17/11/2010 che pur restando fermo il vincolo dell’utilizzo del Durc nell’ambito della singola procedura di selezione, la stazione appaltante può utilizzare il documento - oltre che ai fini della partecipazione - anche per la l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto, a condizione che risulti emesso in data non anteriore a tre mesi rispetto l’aggiudicazione e/o la stipula del contratto. L’interpretazione è in linea con la circolare del ministero del Lavoro 35/2010. |
1711/2010 Lavoro occasionale accessorio - Nuove funzionalità |
Con la nota 10 novembre 2010, Inps rende noto che, con effetto dall'11 novembre 2010 sono rilasciati in produzione: o le nuove funzionalità applicative finalizzate a consentire l'inserimento e l'invio in un'unica soluzione di più denunce di lavoro occasionale accessorio relative ad un committente o il manuale utente aggiornato, relativo alle denunce di lavoro occasionale accessorio trasmesse dai committenti/utenti esterni tramite l'applicativo realizzato in Punto cliente (Internet) ed il manuale utente aggiornato realizzato per gli operatori del Contact Center integrato Inps/Inail (Intranet o la base dati, concordata con l'Inps, è costituta dalla tabella dei codici di lavoro occasionale accessorio allegata alla richiamata nota n. 7969; |
17/11/2010 Nuovo collegato lavoro |
E' stata pubblicata sul S.O. n. 243 alla G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 la legge n. 183 del 4 novembre 2010, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro". Dopo oltre due anni di dibattito, il "Collegato lavoro" alla legge finanziaria, prima 2009 e poi 2010, entra in vigore il 24 novembre 2010 e modifica numerose norme in materia di lavoro: cambiano le regole delle conciliazioni e degli arbitrati, si modificano le procedure per l'opposizione al licenziamento, cambia la maxi-sanzione per l'impiego di lavoratori in nero. Vediamo, in sintesi, le principali modifiche che incidono sulla disciplina del lavoro, in particolare quello del settore privato.
|
17/11/2010 Nuova disciplina punitiva contro il lavoro sommerso: solo i contributi salvano l’azienda |
Dal prossimo 24 novembre con la circolare n 38/2010 del Ministero del Lavoro saranno in vigore le nuove norme che modificano la maxi sanzione contro il lavoro sommerso. Ciò che esclude l’applicazione di una maxisanzione che va dai 1,5 ai 12 mila euro (+ 150 euro per ogni giornata di lavoro) è l’avvenuto adempimento degli obblighi di natura contributiva (denuncia DM/10, Emens e Uniemens). Dunque non bastano più l’iscrizione del lavoratore sul libro unico né l’iscrizione del lavoratore all’Inail o il versamento del premio assicurativo. |
16/11/2010 Le comunicazioni Iva per tutti. Privati e Imprese dovranno dichiarare gli acquisti oltre 3 mila euro |
Dal primo gennaio prossimo dovranno essere effettuate le nuove comunicazioni Iva all’Agenzia delle Entrate per importi di spesa superiori ai tremila euro. Non ci saranno distinzioni a seconda del soggetto privato o impresa. Lo ha dichiarato la direttrice aggiunto accertamento dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito del convegno di Pisa Fondazione Commercialisti Italiani |
16/11/2010 Anche i familiari non assunti svolgono lavoro nero |
Il mancato invio della denuncia nominativa all'Inail (Dna) del socio lavoratore fa scattare la presunzione del lavoro subordinato e la conseguente applicazione della maxisanzione per il lavoro nero. La stessa presunzione vale anche per il coniuge e il figlio del datore di lavoro. |
11/11/2010 Sospensione dell'attività imprenditoriale |
Il Ministero del lavoro, con nota n. 18802 dell'8 novembre 2010, interviene sui rilievi di incostituzionalità avanzati dalla Consulta con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010 relativamente all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'articolo 3, comma 1, della stessa legge, relativo alla motivazione dei provvedimenti amministrativi. La decisione è maturata nel giudizio di costituzionalità promosso dal TAR Liguria, che con ordinanza n. 204 del 13 maggio 2009, censurava l'adozione di un provvedimento di sospensione "in totale assenza di motivazione, benché questa fosse necessaria avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla volontà manifestata dalle parti in ordine all'inesistenza del vincolo di subordinazione" del personale considerato "in nero". |
11/11/2010 Modelli comunicazione preventiva e variazione dati |
Con la nota 4 novembre 2010, n. - adeguare la tabella dei codici di lavoro occasionale accessorio ai nuovi tracciati concordati con l'Inps in relazione alle diverse tipologie di committente; - rielaborare i nuovi modelli di fax che i committenti dovranno utilizzare, con effetto immediato, per effettuare la "comunicazione preventiva prestazioni occasionali lavoro accessorio" e la "variazione dati comunicazione preventiva prestazioni occasionali di tipo accessorio". Inoltre, sono in fase di rilascio in produzione: - le nuove funzionalità applicative finalizzate a consentire l'inserimento e l'invio in un'unica soluzione di più denunce di lavoro occasionale accessorio relative ad un committente specifico, nonché a ricercare e correggere, a cura degli utenti del Contact Center, su richiesta dell'utente, denunce scartate per la presenza di dati erronei o incompleti; - il manuale utente aggiornato, relativo alle denunce di lavoro occasionale accessorio trasmesse dai committenti/utenti esterni tramite l'applicativo realizzato in Punto cliente ed il manuale utente aggiornato realizzato per gli operatori del Contact Center integrato Inps/Inail. Infine, considerate le esigenze di uniformare le modalità di gestione del lavoro occasionale accessorio presso l'Inail alla procedura adottata dall'Inps e realizzare un efficace monitoraggio del fenomeno, l'Istituto raccomanda alle Direzioni regionali e provinciali di dare massima pubblicità alle istruzioni contenuta nella nota in commento, con particolare riguardo a: - obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio di avvalersi, con effetto immediato, esclusivamente dei nuovi modelli di fax predisposti per la comunicazione preventiva e la variazione dati relativi a tale tipologia lavorativa, curando di compilare tutti i campi dei nuovi modelli di fax con la massima attenzione, al fine di evitare la trasmissione di informazioni incomplete e illeggibili; - obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio, anche in caso di procedura gestita dall'Inps, di effettuare sempre la comunicazione preventiva all'Inail mediante il Contact center Inps/Inail (numero di telefono gratuito 803.164), il numero di fax gratuito Inail 800.657657, il sito www.inail.it/sezione "Punto cliente", indicando, oltre ai propri dati anagrafici e al codice fiscale, l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento, le date presunte di inizio e fine della prestazione occasionale di tipo accessorio e l'attività che dovrà essere svolta; - obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di durata non maggiore di trenta giorni di calendario (date presunte di inizio e fine prestazione). |
11/11/2010 Scuole materne private - Applicabilità |
Con l'interpello n. 40 del 5 novembre 2010, il Ministero del lavoro risponde positivamente ad un'istanza di interpello in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all'interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante. Il Ministero richiama l'art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 in base al quale possono tra l'altro essere assunti con contratto di lavoro occasionale accessorio "nell'ambito di qualsiasi settore produttivo" e dunque anche all'interno di scuole materne parificate: - il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, i giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; - i pensionati; - i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, comma. 10, D.L. n. 185/2008, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Pertanto, tali soggetti vanno individuati nei percettori di prestazioni di integrazione salariale e nei percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione, quali disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili; - i prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. Nell'ambito dei casi indicati e nei limiti di reddito specificamente previsti, il Ministero afferma quindi che è possibile l'utilizzo del lavoro accessorio anche da parte di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante. |
11/11/2010 Problematiche assicurative e di prestazioni |
Con la nota 9 settembre 2010, n. |
11/11/2010 Collocamento obbligatorio: la qualifica posseduta dal disabile deve corrispondere a quella richiesta dall'azienda |
E' legittimo il rifiuto del datore di lavoro di assumere un lavoratore disabile, qualora la qualifica dallo stesso posseduta non sia in linea con il profilo aziendale richiesto. Così si è espressa |
11/11/2010 Lavoro a termine: la proroga nella normativa abrogata |
Il protrarsi delle esigenze straordinarie che hanno dato luogo all'assunzione a tempo determinato non legittimano il ricorso alla proroga del medesimo contratto, poiché, in base al D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis (non più vigente), la proroga presuppone esigenze diverse da quelle che avevano giustificato l'apposizione del termine. La sentenza 10 settembre 2010, n. 19365, della Corte di Cassazione ha stabilito il suddetto principio, confermando che la precedente normativa consentiva la proroga del contratto a termine per una sola volta e in casi eccezionali, ovvero in presenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, comunque diverse da quelle che sono state alla base dell'originaria apposizione della durata, anche nel caso in cui il nuovo accordo è stato autorizzato dall'Ispettorato del lavoro. |
5/11/2010 Misure a favore di disoccupati con 35 anni di servizio o 50 anni compiuti |
Via libera alla contribuzione figurativa integrativa per i beneficiari di prestazioni sociali. Con |
5/11/2010 Negli accertamenti fiscali il funzionario non deve appigliarsi a pseudo infrazioni formali |
In una lettera del direttore delle Entrate, Attilio Befera ai dirigenti, vengono richiesti controlli di qualità. Gli accertamenti non devono essere portati avanti ad ogni costo, ma essere di qualità e orientati alla trasparenza e alla correttezza. |
5/11/2010 Assenza ingiustificata, nessuna norma fornisce un assenza compiuta di assenza ingiustificata |
Nessuna norma del nostro sistema normativo fornisce una definizione compiuta di assenza ingiustificata, all’opposto tale nozione si evince dalla tenuta di comportamento di alcuni precetti, contenuti in norme di legge o contratto. L’assenza ingiustificata rappresenta una chiara violazione dei doveri di collaborazione e correttezza posti in capo al lavoratore subordinato. A favore del lavoratore a legge e i contratti prevedono numerose cause di assenze tipizzate o meno. -Nella prima categoria rientrano ad esempio la malattia, l’infortunio, e la maternità; - Nella seconda le cosiddette cause di forza maggiore non dipendenti da volontà del lavoratore (esempio causate da fenomeni naturali)- In tutte queste ipotesi, tutelate dalla legge, il lavoratore è tenuto dapprima a comunicare l’assenza al datore di lavoro e in seguito a fornire idonea documentazione giustificativa. L’assenza ingiustificata, per conto, è una assenza dal lavoro che non può essere riconducibile ad una delle motivazioni legittime di astensione e, quindi, ascrivibile al mero arbitrio del soggetto. |
3/11/2010 Festa delle Forze armate |
AVVISO IMPORTANTE Domani 4 novembre, Festa delle Forze Armate, risulta essere una festività soppressa e dunque se non verrà utilizzata verrà retribuita con pagamento nella busta paga di ottobre 2010. |
29/10/2010 Semplificazione per la certificazione di malattia |
Esteso per i casi di assenze per malattia, ai lavoratori dipendenti privati, il meccanismo valido per i dipendenti pubblici in base a cui l’Inps trasmette per via telematica medica al datore del lavoro. Dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza dovrà essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con Ssn, senza in distinzione tra regime Inps e non Inps |
29/10/2010 Riduzione premi Inail per l'autotrasporto in conto terzi |
L'art. 29, comma 1-bis del D.L. n. 207/2008 (convertito nella L. n. 14/2009) ha previsto, in funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, la riduzione dei tassi di premio Inail per le imprese con dipendenti del settore dell'autotrasporto, a decorrere dall'anno 2009 (v. notizia dell'11/3/2009). Con decreto ministeriale 2 agosto 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2010, n. 250), a seguito della delibera n. 98 del 25 maggio 2010 del Presidente - Commissario straordinario dell'Inail, è stata quindi approvata, per l'anno 2010, la riduzione dei tassi medi di tariffa per le imprese di autotrasporto in conto terzi, classificate alle voci 9121 e 9123 delle Gestioni industria, artigianato e terziario (come da tabelle di seguito riportate). L'Inail con la nota n. 7771 del 27 ottobre 2010 rende nota la pubblicazione del decreto in esame. Per l'anno 2010, è approvata la riduzione dell'importo dei premi del 14,50%, a favore delle imprese artigiane del settore autotrasporto merci tenute al pagamento dei premi speciali unitari (voce 9123 - classe di rischio 5º e voce 9121 - classe di rischio 8º). |
29/10/2010 Merita un rilancio. Aiuterà i giovani a trovare lavoro |
Dare certezza a operatori, imprese e lavoratori e individuare i criteri per attuare in modo tempestivo la delega contenuta nel collegato lavoro. È il significato dell'accordo tra governo, regioni e parti sociali siglato ieri. Sulla scorta delle «linee guida per la formazione» del 17 febbraio scorso si intende rilanciare l'apprendistato quale canale privilegiato per inserire i giovani nel mondo del lavoro
|
29/10/2010 Patto sull'apprendistato, firma anche la Cgil |
L'apprendistato distato deve diventare il contratto d'ingresso «tipico» dei giovani nel mercato del lavoro. E agli apprendisti dovrà esser garantito il massimo di formazione da parte di tutti gli attori che hanno una responsabilità diretta nella gestione di questo strumento: le regioni appunto o, in sussidiarietà, le parti sociali e gli enti bilaterali. Sulla base di questi due impegni vincolanti, il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha siglato ieri un'intesa con regioni e parti sociali per rilanciare l'apprendistato nell'anno di transizione che si apre dopo il via libera definitivo al "collegato lavoro", testo che riapre la delega al governo per la riforma dell'«apprendistato professionalizzante». |
22/10/2010 “Otto permessi per aprire i cantieri . La”semplificazione” moltiplica i titoli edilizi e gli adempimenti privati” |
Otto diversi titoli edilizi che si articolano in 24 diverse procedure per la loro formazione. È questo il quadro normativo che si presenta per regolare le opere di manutenzione ordinaria, nonostante i tre interventi legislativi degli ultimi mesi tutti con l'obiettivo dichiarato dello snellimento procedurale. Partendo dal basso, cioè dalle cosiddette opere minori, i regimi edilizi attualmente in vigore questi: 1) interventi liberi (articolo 6, comma 1, Dpr 380/2001, come modificato dalla legge 73/2010, che ha convertito il Dl 40/2010); 2) comunicazione di inizio lavori (comma 2 dello stesso articolo, modificato dalla stessa legge); 3) comunicazione inizio lavori con relazione tecnica asseverata (comma 4, dello stesso articolo, modificato dalla stessa legge); 4) Scia, segnalazione certificata di inizio attività (articolo 19 della legge 241/1990, come modificato dalla legge 122/2010, che ha convertito il Dl 78/2010); 5) Dia, denuncia di inizio attività (articolo 22, commi 1 e 2, del Dpr 380/2001); 6) cosiddetta Super-Dia (comma 3 dello stesso articolo); 7) permesso di costruire (articolo 10 del Dpr 380/2001); 8) permesso di costruire gratuito (articolo 22, comma 7, del Dpr 380/2001). Quanto alle procedure, queste sono in tutto 24, perché la formazione di ogni titolo cambia a seconda che l'immobile interessato dai lavori: leggi l’ articolo completo da “Il Sole 24 ore”
|
22/10/2010 “Effetto Inps sugli amministratori. La gestione separata è compatibile con quella da di “base” |
Il problema dell’assoggettabilità dei compensi di amministratori di Srl ai contributi della Cassa separata Inps ha visto un confronto annoso tra Inps e Cassazione. L’Inps ha sempre sostenuto che il socio amministratore di una Srl è tenuto all’iscrizione della Cassa separata per i propri compensi anche se contemporaneamente iscritto alla gestione artigiani per l’attività svolta come socio nella stessa società. |
20/10/2010 Diventa reato non versare i contributi ai «co.co.co.» |
Il collaboratore che vuole opporsi al recesso intimato dal committente, quale che sia la motivazione, deve farlo entro 60 giorni e in forma scritta. Nel dettare nuove disposizioni in materia di opposizione al licenziamento, il collegato lavoro estende le nuove regole anche ai collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto. L'impugnazione, seppure tempestiva, è però inefficace se entro il successivo termine di 270 giorni non è seguita dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. |
19/10/2010 Apprendistato - Calcolo dei periodi di sospensione |
Il Ministero del lavoro con l'interpello 15 ottobre 2010, n. 34 fornisce chiarimenti in relazione alle modalità di calcolo del periodo di sospensione del lavoratore apprendista. In caso di sospensione per malattia, in assenza di una specifica disciplina legislativa, le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero ininfluenti rispetto al computo dell'apprendistato, perchéirrilevanti rispetto al pregiudizio dell'addestramento (c.d. principio di effettività). Per periodi di assenza uguali o superiori al mese il rapporto di apprendistato dovrà essere prorogato come sommatoria di brevi periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato alla singola impresa. Qualora, invece, manchi una disciplina contrattuale, il Ministero precisa che in merito alla possibilità di una proroga si dovrà considerare caso per caso |
19/10/2010 Il cantiere non conta nel computo dei disabili |
"Dal computo della base occupazionale per l'assunzione di lavoratori disabili possono essere esclusi solo i dipendenti delle imprese edili che operano nei cantieri. L'esclusione non si applica, pertanto, ai dipendenti delle aziende del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di manufatti, anche se inquadrate nel settore edile" Leggi l'articolo completo su Il sole 24 ore Leggi interpello n.36 Ministero del Lavoro
|
19/10/2010 Sgravi negati se l'azienda licenzia per giusta causa |
"La risoluzione del rapporto per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova impedisce alle aziende di beneficiare dello sgravio del 50% o del 100% previsto dalla legge 407/90.
|
13/10/2010 La Giustizia riconosce gli amministratori |
"Mentre il Ddl 71 sulla riforma della disciplina condominiale cerca la via dell'approvazione "rapida" (in sede deliberante, ovvero solo in commissione senza passare dall'Aula) a Palazzo Madama, gli amministratori di condominio delle associazioni Anaci e Anammi sono i primi destinatari del "riconoscimento", da parte del ministero della Giustizia, in base alla direttiva qualifiche."
|
13/10/2010 L'iscrizione a ruolo perde la decadenza |
Si riapre l'iscrizione a ruolo dei contributi. È la conclusione che si trae da una specifica norma della manovra correttiva – l'articolo 38 comma 12 della legge 122/2010, in vigore dal 31 maggio 2010 – che dà all'Inps il diritto di iscrivere a ruolo la gran parte dei crediti contributivi in essere. |
13-10-2010 Avviso breve sui debiti Inps |
Dal 1° gennaio l'avviso bonario di pagamento dei debiti contributivi esce di scena. Chi dovesse riceverne uno da qui a fine anno può considerarsi uno degli ultimi fortunati, perché da quella data gli avvisi di pagamento che l'Inps notificherà avranno titolo esecutivo. Leggi l'articolo completo su "Il sole 24 ore" |
20/09/2010 La proroga è un'eccezione per i contratti a termine |
"La Cassazione ribadisce che i lavori a termine possono essere prorogati una sola volta e in casi eccezionali. Pertanto, il "prolungamento" del contratto è consentito esclusivamente in presenza di esigenze contingenti e imprevedibili diverse da quelle che hanno giustificato l'originaria apposizione della durata anche quando il nuovo accordo è stato autorizzato dall'ispettorato..." Leggi l'articolo ccompleto da "Il sole 24 ore" |
"23/08/2010 • "Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene” |
Al via la nuova Campagna di Comunicazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Per ulteriori informazioni vai alla Campagna di Comunicazione.
|
Circolare n. 87 del 02-07-2010 |
|
Nuovo Sito Studio Pag |
03-06-2010 On line il nuovo sito di Studio Pag Ingargiola |
INGARGIOLA GASPARE
VIA SALEMI, 187
91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
P. IVA: 02067800819