Con l'interpello 10 aprile 2012, n. 11 Il Ministero del lavoro risponde all'istanza presentata dal NURSIND - Sindacato delle Professioni Infermieristiche - in merito all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei dipendenti pubblici, stante l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 300/1970. Il vigente art. 55, comma 3del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta), stabilisce che la contrattazione collettiva non può più istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e, in virtù dell'abrogazione dell'art.
La legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) ha abrogato gli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, per cui le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili anche da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione alle controversie di lavoro. Secondo il Ministero del lavoro, alla luce della legislazione attualmente vigente ed in risposta all'interpello del NURSIND si ritiene che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l'esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l'esperibilità dell'azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali