Aica con Manageritalia hanno rinnovato con di accordo 17 aprile 2012il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende dell'industria alberghiera aderenti ad Aica. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2011 e scadrà 31 dicembre 2013 - Il minimo contrattuale mensile, stabilito dall’articolo 1 dell’accordo 16 giugno 2004, rimane fissato in Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi.
- Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 200,00 mensili lordi dal 1° aprile 2012 e un aumento pari a euro 190,00 mensili lordi dal 1° luglio 2013.
- Ai dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall’anno successivo a quello della nomina o assunzione. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2008 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
Inoltre in relazione al periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, deve essere corrisposto, con la retribuzione del mese di maggio 2012, un importo “una tantum” di euro 1.000,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno 2011. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
L’importo “una tantum” può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione. Tale importo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.