Con la nota 18 aprile 2012, n. 5396 il Ministero del Lavoro, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione dagli obblighi di assunzione di disabili di cui all'art. 3, comma 5 della legge n. 68/1999, per le aziende in crisi , fornendo anche i moduli per la comunicazione e per la domanda di sospensione dagli obblighi occupazionali, da utilizzare fino alla messa in esercizio della procedura informatica. La nuova modulistica messa a disposizione dal Ministero, è utilizzabile solo fino al 15 maggio 2012, data a partire dalla quale tutto il procedimento è dematerializzato e le istanze vanno inviate attraverso la procedura online messa a disposizione sul portale cliccalavoro. Ad ogni modo, i servizi provinciali provvederanno all'inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le comunicazioni/domande presentate prima del 10 febbraio 2012 per le quali non è stato concluso il procedimento, nonché quelle presentate successivamente. Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, il datore di lavoro con unità produttive ubicate in più province è tenuto a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, apposita comunicazione ex art. 4, comma 1, D.P.R. n. 333/2000, qualora in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999 (Cigs, mobilità, solidarietà). Qualora, invece, il datore di lavoro privato con unità produttive ubicate in più province sia in attesa dell'emanazione del provvedimento di ammissione ai trattamenti di cui al citato art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, può presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, domanda ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 333/2000, volta ad ottenere la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.