L'Inps, sulla base della circolare n. 106/2010 in cui sono state illustrate le modifiche alla disciplina delle rateazioni contributive, con la circolare 24 novembre 2010, n. 148, fornisce ulteriori precisazioni per la gestione delle domande di rateazione dei crediti in fase amministrativa. A decorre dal 3 agosto 2010 Inps ed Equitalia gestiscono due distinte procedure per la concessione delle rateazioni dei debiti contributivi: l'istanza di rateazione va presentata all'Inps per i debiti in fase amministrativa, mentre va presentata ad Equitalia per i debiti iscritti a ruolo. Il contribuente che risulti essere già stato ammesso al pagamento rateale anteriormente al 3 agosto 2010, qualora presenti, dopo tale data, una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà, sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti, ottenere l'accoglimento della nuova rateazione in quanto la stessa, essendo presentata successivamente alla predetta data, è da considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni.
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Chiarimenti rateazzazione INPS.doc | 31 Kb |